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Ordinanza — n. 15527/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a material error in a lawyer's fee order regarding disbursements. The court fixed an incorrect amount based on documentary evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15527/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the liquidation of disbursements. The client argued that the recorded amount of €200 was incorrect, citing a receipt showing actual expenses of €701. The court accepted the correction because the true expense amount was objectively established by documentary evidence submitted in the case file.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A material error in the liquidation of disbursements for the winning party, where the correct amount is objectively established by documentary evidence, must be corrected via the procedure of material error correction.

Parole chiave

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material error correction disbursements liquidation lawyer's fees documentary evidence court order amendment costs allocation procedural remedy indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
art. 86 cod. proc. civ
CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO, elettivamente domiciliato in Roma, viaLimi 41, presso il propriostudio, rappresentato e difeso e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro CASCINI GEMMA; -intimata - avverso l’ordinanza rep.
art. 14 d.lgs. 150/2011
FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 del 10/2/2017, l’avv.
art. 1284 cod. civ
55/2014, nonché IVA e CPA; infine, per quel che qui rileva, riconobbe gliinteressi soltanto nella misura legaledi cui al primo comma dell’art. 1284 cod. civ., dalla data della pubblicazione del provvedimento al saldo.
art. 1224 cod. civ
Questa Corte ha già stabilito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ.
art. 2240 cod. civ
All’interno del codice civile, invero, l'espressione «prestazione di servizi», si rinviene ad esempio nella disciplina del lavoro domestico (art. 2240 cod. civ.) ed è altresì richiamata nella definizione del contratto d'opera (compimento di un servizio, art.
art. 2222 cod. civ
civ.) ed è altresì richiamata nella definizione del contratto d'opera (compimento di un servizio, art. 2222 cod. civ.), in alternativa al compimento di un'opera; ugualmente, nella definizione dell'appalto (art.
art. 1655 cod. civ
civ.), in alternativa al compimento di un'opera; ugualmente, nella definizione dell'appalto (art. 1655 cod.
art. 287 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21012/2010
Cass. n. 16778/2015
Cass. n. 16778/2015); in termini generali è stato precisato che «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art.
Cass., S.U. n. 16415/2018
per ottenerne la quantificazione (Cass., S.U. n. 16415/2018; Cass.
Cass. n. 29029/2018
16415/2018; Cass. n. 29029/2018); nel caso di specie l’importo delle spese vive risulta oggettivamente dalla ricevuta telematica di pagamento, per cui deve disporsi che nell’ordinanza di questa Corte n.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8524- 202 3 proposto da: avv. CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO, elettivamente domiciliato in Roma, viaLimi 41, presso il propriostudio, rappresentato e difeso e difeso da sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro CASCINI GEMMA; -intimata - avverso l’ordinanza rep. n. 5511/2023, resa dal Tribunale civile di Roma, pubblicata in data 6/3/2023, all’esito del giudizio n. 9892/2017 r.g.; Ric. 2023 n. 8524sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a del ricorrente.

FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 del 10/2/2017, l’avv. Francesco Amerigo Cirri Sepe Quartaconvenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, Gemma Cascini, in proprio e nella qualità di procuratore speciale del fratello Vincenzo Cascini, chiedendo di accertare il suo compenso, per l’attività professionale svolta, nella misura di Euro 33.316,99, compresi spese, rimborso forfettario, c.p.a. e IVA e di condannare la convenuta, in proprio e nella qualità, al pagamento della minor somma di Euro 28.229,56, detratto quanto già corrisposto.

Rappresentò che, nel marzo 2010,Gemma Cascini, anche quale procuratrice speciale, lo aveva incaricato di rappresentarla e difenderla nel giudizio di divisione ereditaria da promuovere, dinnanzi al Tribunale di Paola, nei confronti della cugina Anna Leo ; l’attività professionale descritta nel ricorso era stata da lui svolta e, in data 31/10/2011 e 14/6/2016, la cliente aveva effettuato due pagamenti parziali; quindi, in data 21/7/2016, ella , anche nella qualità di procuratrice speciale, aveva revocato il mandato difensivoe, nonostante l’invio della parcella con raccomandata a.r. del 9/9/2016, non aveva corrisposto il compenso a luidovuto.

2. In accoglimento dell’eccezione di Gemma Cascini, con ordinanza del 3-13/2/2020, il Tribunale di Roma dichiarò la sua incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Paola, dinnanzi al quale rimisele parti con termini di legge per la riassunzione.

3. Con ordinanza n. 21647/2021, pubblicata il 28/7/2021, questa Corte, adita dall’avvocato per regolamento di competenza , cass ò l’ordinanza del 3-13/2/2020 del Tribunale di Roma , ne dichiar ò la Ric. 2023 n. 8524sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 3 - competenza,rimettendo le parti anche per la regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità.

4. Con ordinanza rep. n. 5511/2023, pubblicata in data 6/3/2023, ilTribunale di Roma liquidò , in favore dell’avvocato a titolo di compensi, la somma complessiva di Euro 15.700,044, in applicazione dei parametrimedi del d.m. n. 55/2014 , tenuto conto del valore della causa di Euro 957.687,50 ; dall’importo riconosciuto scomputòl’acconto di Euro 3.348,44, per un totale di E uro 12.351,604 , a cui aggiunse ulteriori Euro 52,00 per spese documentate, oltre le spese generali, nella misura del 15% dei compensi, in applicazione dell’art. 2 D.M. n. 55/2014, nonché IVA e CPA; infine, per quel che qui rileva, riconobbe gliinteressi soltanto nella misura legaledi cui al primo comma dell’art. 1284 cod. civ., dalla data della pubblicazione del provvedimento al saldo.

5. Avverso questa sentenza Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, illustrati da successiva memoria; Gemma Cascininon ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360,cod. proc. civ., Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta ha denunciato la violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 9/10/2002, n.231, come modificato dal d.lgs. 9/11/2012, n.192 per avere il Tribunale riconosciuto gli interessi al tasso legale di cui al primo comma dell’art. 1284 cod. civ. e non al tasso previsto per le transazioni commerciali, ex art. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 , in applicazione del quarto comma dell’art. 1284 cod. civ.

2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360, cod. proc. civ., il ricorrente ha, quindi, lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1281 e 1284, comma 1 e 4, cod. civ. e dell’art. 5 del d.lgs.n. 231/2002, come modificato dal Ric. 2023 n. 8524sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 4 - d.lgs. 192/2012, per avere il Tribunale stabilito quale decorrenza iniziale degli interessi la data di pubblicazione del provvedimento e non la data della messa in mora o dalla data della domandagiudiziale. 2.1.

Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. Questa Corte ha già stabilito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass.

Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022) Quanto all’applicabilità del 1284 comma 4 cod. civ. (certamente operante, ratione temporis, ex art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, per essere il procedimento iniziato dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione), è stato pure puntualizzato che ciò che rileva, a tal fine, è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una «transazione commerciale», caratterizzata quest'ultima dalla presenza di prestazioni consistenti - anche non esclusivamente, purché prevalentemente - nella consegna di merci o nella prestazione di servizi.

Il sintagma «transazione commerciale» riassume, dunque, il genus dei contratti ai quali la disciplina degli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. trova applicazione e deve essere riferito, perciò, non soltanto a contratti tipici come la compravendita e l'appalto, ma anche a tutti quei contratti tipici Ric. 2023 n. 8524sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 5 - quali la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, oltre che a quei contratti atipici che prevedono una prestazione di dare o di facerecontro il pagamento di un prezzo.

All’interno del codice civile, invero, l'espressione «prestazione di servizi», si rinviene ad esempio nella disciplina del lavoro domestico (art. 2240 cod. civ.) ed è altresì richiamata nella definizione del contratto d'opera (compimento di un servizio, art. 2222 cod. civ.), in alternativa al compimento di un'opera; ugualmente, nella definizione dell'appalto (art. 1655 cod. civ.), l'oggetto del contratto è descritto come compimento di un'opera o di un servizio, ma deve ritenersi, in adesione alla prevalente dottrina, che l'espressione prestazione di servizi nella norma in esame sia stata usata dal legislatore in senso non tecnico e stia ad indicare tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento, così che nella stessa espressione va compresa la generalità dei contratti (tra "imprese") caratterizzati da un pagamento in denaro quale corrispettivo di prestazioni della più varia natura (di dare, di consegnare, di fare, di non fare, etc.).

L'espressioneconsegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo (così Cass. Sez. 2, n. 10528 del 31/03/2022). Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali è pure applicabile ai contratti d’opera professionale(Cass.

Sez. 6 - 2, n. 8611 del 16/03/2022 ) . 2.2. In accoglimento dei due motivi l’ordinanza impugnata deve, perciò, essere cassatalimitatamente alla statuizione sugli interessi. Ric. 2023 n. 8524sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 6 - Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione dell’art.384 cod.proc.civ., questa Corte può decidere nel merito e provvedere a condannare Gemma Cascini, in proprio e nella qualità, al pagamento, in favore dell’avvocato ricorrente, degli interessi sul credito già liquidato in Euro 12.351,604, oltre Euro 52,00 per spese documentate e spese generali, nella misura del 15% dei compensi, al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 2 e 4 d.lgs. 231/02, dalla data di messa in mora e, cioè, dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della notula (13/9/2016), fino al saldo.

3. Le spese di merito, del regolamento di competenza e del presente grado di legittimità, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e sono poste a carico di Gemma Cascini in proprio e nella qualità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sugli interessie, decidendo nel merito, condanna Gemma Cascini, in proprio e nella qualità, al pagamento, in favore dell’avvocato ricorrente, degli interessi sul credito già liquidato in Euro 12.351,604, oltre Euro 52,00 per spese documentate e spese generali, nella misura del 15% dei compensi, al tasso previsto per le transazioni commerciali ex art. 2 e 4 d.lgs. 231/02, dalla data di messa in mora e, cioè, dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della notula (13/9/2016) fino al saldo; condanna Gemma Cascini, in proprio e nella qualità, al pagamento, in favore dell’avv.

Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta, delle spese del giudizio di regolamento di competenza che liquida in complessiviEuro 1.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonché delle spese del giudizio dinnanzi al Tribunale, liquidandole in Ric. 2023 n. 8524sez. S2 -ud. 28-1-2025 - 7 - Euro 3.397,00 oltre euro 332,02 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; condanna Gemma Cascini al pagamento, in favore dell’avvocato ricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 28 gennaio 2025. LaPresidente Milena Falaschi LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da: Aldo Carrato Presidente Giuseppe Tedesco Consigliere Rel. Vincenzo Picaro Consigliere Giuseppe Fortunato Consigliere Chiara Besso Marcheis Consigliere Oggetto: Correzione errore materiale Ud.18/11/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17432/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 2 settembre 2025: nel procedimento tra le parti Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta, rappresentato e difeso da sé stesso; -già ricorrente- contro Gemma Cascini; -già intimata- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 15527/2025, pubblicata il 10/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal consigliere Giuseppe Tedesco. Ritenuto che Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta, parte ricorrente nel giudizio iscritto al n. 8524 del Ruolo generale per l'anno 2023, definito da questa Corte con ordinanza n. 15527/2025 con la cassazione della pronuncia impugnata e contestuale decisione nel merito, ha sollecitato la correzione della ordinanza, nella parte in cui la Corte ha liquidato gli esborsi nella somma di € 200,00; si evidenzia che le spese vive ammontavano a € 701,00, si cui € 674,00 per il contributo unificato e € 27,00 per imposta di bollo per anticipazione forfetarie, così come risultava dalla ricevuta telematica di pagamento in atti e comunque esibita a corredo dell’istanza di correzione; a tale istanza ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio con provvedimento del Presidente titolare del 10 settembre 2025; considerato chela correzione sollecitata dal ricorrente è giustificata e va accolta; invero, l'errore del giudice nella determinazione della misura dellespese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. (Cass. n. 21012/2010;

Cass. n. 16778/2015); in termini generali è stato precisato che «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione (Cass., S.U. n. 16415/2018; Cass. n. 29029/2018); nel caso di specie l’importo delle spese vive risulta oggettivamente dalla ricevuta telematica di pagamento, per cui deve disporsi che nell’ordinanza di questa Corte n. 15527 del 2025 sia apportata la correzione richiesta.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 15527 del 2025 sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, secondo capoverso, quarto rigo, le parole «esborsi liquidati in euro 200,00» siano sostitute dalle parole «esborsi liquidati in Euro 701,00»; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196- quinqu