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Ordinanza — n. 15521/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties agreed to settle and extinguish proceedings under Art. 390 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15521/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit. Although the appellant submitted a withdrawal act, the opposing parties had already agreed to a settlement in a prior transaction, waiving the need for their formal acceptance of the withdrawal. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal were met and, given the parties' mutual agreement to end the dispute, the litigation costs were fully offset.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal from a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, but if the parties have already settled the dispute, the withdrawal is confirmed and litigation costs are offset.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings settlement agreement cassation appeal offset of costs unilateral act judicial settlement rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Considerato che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
art. 390 c.p
Considerato che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34686/2019 R.G. proposto da CASOLINO VANDA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato GUANCIOLI GIUSEPPE (GNCGPP47A01H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORELLI MAURO (MRLMRA60E31H501C) -ricorrente- contro RUSSO COSIMO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BOURSIER NIUTTA CARLO (BRSCRL46T09F839S), DI SALVO SETTIMIO (DSLSTM47S12A783J) -controricorrente- nonchè BIZZARRO MARIA TERESA, BIZZARRO ANTONIO, RUSSO GENNARO, RUSSO RAFFAELA, BIZZARRO ROSA ANNA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4235/2019 depositata il 28/08/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: -Cicala Giovanna, Russo Cosimo, Gennaro e Raffaella convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per sentir dichiarare la falsità del testamento olografo di Cicala Giovanni – nel quale essi attori erano stati esclusi – e la indegnità a succedere della Casolino per aver falsificato la scheda testamentaria, con conseguente apertura della successione legittima e della divisione ai sensi degli artt. 713 e ss. c.c. e con condanna della convenuta alla restituzione dei cespiti ereditari e dei loro frutti. -nel contraddittorio con Casolino Vanda, il Tribunale di Napoli accolse la domanda, dichiarò la nullità del testamento olografo e l’indegnità a succedere della Casolino; - la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4235/2019, rigettò il gravame proposto da Casolino Vanda; - avverso la sentenza d’appello, Casolino Vanda ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; - Russo Cosimo, Russo Gennaro, Russo Raffaella, nonché Bizzarro Rosa Anna, Bizzarro Antonio, Bizzarro Maria Teresa (eredi di Cicala Giovanna), hanno resistito con controricorso; -la ricorrente, in data 23/01/2025 ha depositato atto di rinuncia al ricorso, corredato dal verbale di conciliazione tra le parti dinanzi alla Corte d’appello di Napoli datato 26/02/2020, nel quale le parti si impegnavano a rinunziare al giudizio pendente avanti a questa Corte, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.

Considerato che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). - gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell’art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; -nel caso di specie, poiché la rinuncia è stata ritualmente notificata ai controricorrenti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; -le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, alla luce della volontà espressa dalle parti nell’atto di transazione.

P.Q.M dichiara estintoil giudizio e compensa le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 12 marzo 2025. Il Presidente Felice Manna