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Ordinanza Interlocutoria — n. 15425/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case for public hearing to examine legal characterization of marital property under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15425/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal and remanded the case for a public hearing. The lower court ruled that an immovable property acquired by one spouse after marriage but sold by both parties should be considered personal property under Article 179 of the Civil Code. The appellant argued that the lack of an explicit declaration of personal property meant the asset remained part of the legal community of property. The Court determined that the issue requires nuanced legal interpretation and must be resolved through a full public hearing with direct party interaction.

Regesto Legislator

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Art. 179 comma 2 c.c.; Art. 2729 c.c.: When a spouse sells an immovable acquired post-marriage, participation in the sale act may constitute a confession of personal use, but the Court of Cassation must defer the final legal characterization to a public hearing to ensure proper nomofilactic review.

Parole chiave

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legal community of property immovable personal property confession of personal use nomofilactic review public hearing requirement marital property division Civil Code provisions prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 179 comma 2 c.c.
2.Con particolare riferimento all’acquisto effettuato nel 1983 si osservò, tuttavia, che la Oberti fosse parte venditrice nell’atto di talché tale circostanza dovesse considerarsi equivalente, quanto agli effetti, alla dichiarazione di cui all’art. 179, comma 2, c.c.
Art. 2729 c.c.
Ci si duole inoltre della violazione dell’art. 2729 c.c. Secondo la Oberti, pertanto, in assenza di una dichiarazione espressa, l’immobile ceduto al Serra, sito in Vobbia, località Alpe, dovrebbe rientrare nella comunione legale ed essere oggetto di divisione.
Art. 1148 c.c.
1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1148, 1102, 192 e 194 c.c.
Art. 1102 c.c.
Art. 192 c.c.
Art. 194 c.c.
Art. 191 comma 2 c.p.c.
3.Passando al ricorso incidentale, Carlo Serra impugna la decisione per violazione dell’art. 191 comma 2 c.p.c. per aver statuito che l’immobile sito in Genova in via Robino 87/11 fosse caduto in comunione, essendo intervenuta la separazione tra le parti a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nel 1998.
l. n. 55 del 2015
191, come modificato dalla l. n. 55 del 2015,e quindi lo scioglimento della separazione andrebbe anticipato, come previsto dal nuovo testo della citata norma, con l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati, ordinanza pronunciata nella specie il 13 giugno 1989.
art. 179 comma 2 c.c
2.Con la seconda censura del ricorso principale ci si duole della violazione dell’art. 179 comma 2 c.c.
art. 2729 c.c
Ci si duole inoltre della violazione dell’art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6274/2023
Cass. n. 6274/2023; Cass.
Cass. n. 19115/2017
6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11710/2019 R.G. proposto da : OBERTI MARIA LUISA,elettivamente domiciliata in R oma VIA ALESSANDRIA 129, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMETTI BRUNO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORGHI GIANLUCA CHIRONE GIUSEPPE -ricorrente- contro SERRA CARLO, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFO GIOVANNA MAZZUCCO MARIO PIETRO -ricorrente incidentale- Avverso la sentenza della C orte d’appello di GENOVA n. 1492/2018 depositata il 04/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA.

FATTI DI CAUSA 1.Il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva, dichiarò, pronunciando sulla domanda di divisione formulata da Maria Luisa Oberti, che l’immobile sito in Comune di Vobbia, frazione Alpe era di esclusiva proprietà di Serra Carlo, non essendo caduto nella comunione dei beni e respinse la domanda di divisione dello stesso. Dichiarò, inoltre, che l’immobile sito in Genova via Robino 87/11, essendo caduto nella comunione dei beni, era di proprietà anche di Maria Luisa Oberti. Si evidenziò come la separazione tra i coniugi fosse intervenuta nel 1998 sicché gli immobili acquistati, rispettivamente, nel 1983 e nel 1990, erano certamente parte della comunione legale. 2.Con particolare riferimento all’acquisto effettuato nel 1983 si osservò, tuttavia, che la Oberti fosse parte venditrice nell’atto di talché tale circostanza dovesse considerarsi equivalente, quanto agli effetti, alla dichiarazione di cui all’art. 179, comma 2, c.c. Ossia tale circostanza integrava una confessione dell’uso personale del bene per essere l’Oberti venditrice e costituiva la manifestazione di volontà adesiva a tale uso.

Non vi erano elementi di prova di segno contrario, sicché doveva escludersi la sua appartenenza dell’immobile alla comunione legale. 3.In relazione all’acquisto del 1990 si respinse l’eccezione del convenuto secondo cui si sarebbe trattato di una donazione indiretta paterna essendo provato che la somma conferita dal padre era ben inferiore a quella complessivamente dovuta per l’acquisto del bene. 4.La decisione fu oggetto di appello da parte del Serra, che venne parzialmente accolto, mentre venne respinto l’appello incidentale della Oberti.

Per quel che rileva in questa sede, fu evidenzi ato come , in relazione all’immobile sito in Vobbia, dovesse confermarsi la statuizione di non appartenenza del bene alla comunione fatta dal giudice di primo grado. Si osservò (aderendo al ragionamento effettuato dal giudice di primo grado) al riguardo che la odierna ricorrente avesse partecipato all’atto in qualità di uno dei venditori e che ciò, pur in assenza di una dichiarazione esplicita da parte del Serra, dovesse considerarsi come equivalente alla dichiarazione resa ai fini dell’art. 179, comma 2, c.c. ed integrasse gli estremi di una confessione all’uso personale.

Nessun elemento di prova erastato fornit o in punto di uso non personale del bene; il giudice osservò che “il fatto che Serra non abbia effettuato alcuna dichiarazione di voler acquistare l’immobile per uso strettamente personale con denaro proprio e che la Oberti abbia partecipato all’atto nella qualità di comproprietaria di un sesto non paiono circostanze rilevanti proprio in considerazione del ruolo contrapposto che le odierne parti hanno avuto nell’atto. Appare in realtà poco conforme alla logica ipotizzare, senza alcun altro elemento concreto su cui fare affidamento che chi assume la qualità di venditore voglia in realtà acquisire per effetto dell’istituto della comunione legale.

Neppure appare convincente l’ipotesi di un’acquisizione delle altre quote, con esclusione della sua, in mancanza di esplicita dichiarazione e comunque perché procedura alquanto contorta rispetto alla più semplice cessione delle sole quote di comproprietà dei terzi. Il silenzio manifestato di fronte a questa problematica appare altamente significativo della volontà di cedere, escludendo cioè dalla comunione l’immobile acquistato dal marito”. 5.Maria Luisa Oberti venne condannata, sulla scorta di quanto sancito da Cass. n. 10896 del 2005 (in tema di debenza dei frutti civili da parte del coniuge rimasto nel possesso dei beni dopo lo scioglimento della comunione), al pagamento pro quota in favore di Carlo Serra dei frutti civili per il godimento dell’abitazione sita in via Robino, in via esclusiva, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa coniugale nonché del 50% di quanto da lui corrisposto a titolo di imposte e tasse sulla casa in via Robino. 6.Avverso la prefata decisione ricorre Maria Luisa Oberti con due motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo Carlo Serra. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1148, 1102, 192 e 194 c.c. Sarebbe illegittimo il riconoscimento pro quota dei frutti civili a compenso dell’uso diretto da parte di un comproprietario del bene comune, costituendo ciò in realtà espressione del diritto dominicale salvo l’obbligo di non alterarne la destinazione economica. Con la stessa censura si chiede in subordine che i frutti siano dovuti dal giorno della domanda. 2.Con la seconda censura del ricorso principale ci si duole della violazione dell’art. 179 comma 2 c.c. Sarebbe stato violato l’obbligo che, per essere beni personali, per gli immobili acquistati dopo il matrimonio, la loro esclusione dalla comunione legale debba risultare dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge, ancorché risulti essere stato tra i venditori in detto atto.

Ci si duole inoltre della violazione dell’art. 2729 c.c. Secondo la Oberti, pertanto, in assenza di una dichiarazione espressa, l’immobile ceduto al Serra, sito in Vobbia, località Alpe, dovrebbe rientrare nella comunione legale ed essere oggetto di divisione. 3.Passando al ricorso incidentale, Carlo Serra impugna la decisione per violazione dell’art. 191 comma 2 c.p.c. per aver statuito che l’immobile sito in Genova in via Robino 87/11 fosse caduto in comunione, essendo intervenuta la separazione tra le parti a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nel 1998.

Troverebbe applicazione nella specie l’art. 191, come modificato dalla l. n. 55 del 2015,e quindi lo scioglimento della separazione andrebbe anticipato, come previsto dal nuovo testo della citata norma, con l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati, ordinanza pronunciata nella specie il 13 giugno 1989. La disposizione, infatti, prevede che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

4. Il Collegio rileva che il vaglio della questione posta con il secondo motivo del ricorso principale implica apprezzamenti nomofilattici. Si ravvisa, dunque, l’opportunità che l’esame della questione sopra evidenziata al punto 2 avvenga all’esito di udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017). P.Q.M La Corte rinvia la causa