Cassation appeal dismissed due to withdrawal; joint ownership claim extinguished by appellant's voluntary renunciation of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellants voluntarily withdrew their request on May 6, 2025. The appellants claimed joint ownership of funds in a postal booklet, arguing the court-determined share was illegal, while the respondents contested this assertion. The court ruled that the procedural outcome was a dismissal based on the withdrawal, noting that the unified contribution fee does not apply to withdrawn appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the appellant is extinguished without further proceedings, and the unified contribution fee is not applicable as it applies only to rejected or inadmissible appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.664/2021 R.G. proposto da DE CRISTOFARO FERNANDO, STATI ANGELO, rappresentati e difesi dall'avvocato DI CINTIO GIACINTO MORENO -ricorrenti- contro DE CRISTOFARO ANNARITA, DE CRISTOFARO DAVIDE, STATI EDVIGE, STATI NANNINA, DE CRISTOFARO MARIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1312/2020 depositata il 12/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Angelo Stati e Fernando De Cristofaro ricorrevano per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 1312 del 2020 con cui era stato affermato, nel contraddittorio degli altri soggetti indicati in epigrafe come intimati, che essi ricorrenti erano contitolari -nella sola percentuale che essi ricorrenti ritenevano essere stata illegittimamente determinata-delle somme giacenti su un libretto postale in origine intestato a danti causa comuni alle parti; 2.i ricorrenti, con distinti atti del 6 maggio 2025, hanno rinunciato al ricorso; 3.in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); la Corte dichiara estinto i