Decreto — n. 15339/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MIRANDA CATERINA (MRNCRN71D48G190M) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMBRA ANNA (MBRNNA75E47F839E) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.1514/2019 depositata il Numero registro generale 22021/2021 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 15339/2025 Data pubblicazione 09/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15339/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22021/2021 R.G. proposto da: DI NATALE EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA V. GIULIO CESARE 109 - STUDIO D'ANDREA, presso lo studio dell’avvocato SALES ISAIA rappresentato e difeso dagli avvocati GAVA GABRIELE (GVAGRL60D14C129P), ABBAMONTE ORAZIO (BBMRZO61S17F839L), ESPOSITO CIRO (SPSCRI58P16F912Z) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliata in SAN GIUSEPPE VESUVIANO VIA CROCE ROSSA 111 C/O DOM.
DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MIRANDA CATERINA (MRNCRN71D48G190M) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMBRA ANNA (MBRNNA75E47F839E) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.1514/2019 depositata il Numero registro generale 22021/2021 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 15339/2025 Data pubblicazione 09/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 22021/2021 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 15339/2025 Data pubblicazione 09/06/2025