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Decreto — n. 15156/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 15156/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed early judgment. The appellant argued for review, but no response was filed during the statutory period. Consequently, the court ruled the appeal abandoned, extinguished the proceedings, and ordered the appellant to pay the respondent's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If no request for decision is made within 40 days of a proposed early judgment, the appeal is deemed abandoned and the proceedings are extinguished, with costs awarded to the respondent.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of appeal early judgment proposal extinction of proceedings litigation costs statutory period cassation procedure default judgment contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 21463/2024 Numero sezionale 670/2025 Numero di raccolta generale 15156/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 21463/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 27 maggio 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9