Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Justice failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The court noted that no request was submitted by the appellant after the deadline expired, triggering the automatic renunciation provision. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 395/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente – Contro CINQUE RITA, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Attianese. - controricorrente – E contro CAPUANO NICOLA, FERRAIOLI DOMENICO. - intimati – Avverso il decreto n. 193/2024 emesso dalla corte d’appello Salerno il 15/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 395/2025 Numero sezionale 667/2025 Numero di raccolta generale 15123/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Alfonso Attianese, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 28/05/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 395/2025 Numero sezionale 667/2025 Numero di raccolta generale 15123/2025 Data pubblicazione 06/06/2025