Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The procedural outcome was automatic dismissal under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure, with the appellant ordered to pay the opposing party's legal costs. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver of the right to pursue the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the automatic extinction of the proceedings and the waiver of the right to appeal.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3122/2025 R.G. proposto da: SAMPIETRO RUGGERO ORESTE MARIA, MORENI ROSSANA MARIA GABRIELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Lombardi. - ricorrenti - Contro CONDOMINIO DI VIA PASSO DI BRIZIO N. 6, MILANO, rappresentato e difeso dall’avvocato Eva Lenski e dall’avvocato Mariano Strano. - controricorrente - avverso la sentenza n. 1543/2024 emessa dalla corte d’appello di Milano il 28/05/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 3122/2025 Numero sezionale 666/2025 Numero di raccolta generale 15122/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/05/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 3122/2025 Numero sezionale 666/2025 Numero di raccolta generale 15122/2025 Data pubblicazione 06/06/2025