Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Marchesini, did not respond to the proposal sent by the court, while the respondent, Roma Capitale, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 39/2025 R.G. proposto da: MARCHESINI MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato Simona Di Fonso (DFNSMN70M60G482V). -ricorrente- Contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato Rita Caldarozzi (CLDRTI68C54H501U). -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. -intimata- avverso la sentenza n. 10266/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 17/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 39/2025 Numero sezionale 665/2025 Numero di raccolta generale 15121/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/05/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 39/2025 Numero sezionale 665/2025 Numero di raccolta generale 15121/2025 Data pubblicazione 06/06/2025