Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, Cortini Alessandra, did not act to preserve the right to a ruling on the merits against the respondent, Roma Capitale. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, dismissing the appeal and ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 336/2025 R.G. proposto da: CORTINI ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato Simona Di Fonso (DFNSMN70M60G482V). -ricorrente- Contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Camarda (CMRNDR74M28F839O). -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. -intimata- avverso la sentenza n. 10783/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 24/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 336/2025 Numero sezionale 664/2025 Numero di raccolta generale 15120/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/05/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 336/2025 Numero sezionale 664/2025 Numero di raccolta generale 15120/2025 Data pubblicazione 06/06/2025