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Decreto — n. 15117/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days of silence on the early termination proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 15117/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the opposing party's early termination proposal within the statutory 40-day period. The appellant argued for the continuation of the proceedings, but no request for a decision was filed during the silence period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed abandoned and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant within 40 days of the early termination proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of litigation costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of appeal early termination proposal silence period extinction of proceedings litigation costs cassation procedure waiver by silence termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 21150/2024 Numero sezionale 662/2025 Numero di raccolta generale 15117/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 21150/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 27 maggio 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9