Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties mutually renounced appeal, extinguishing proceedings without cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because both the plaintiffs and the defendant municipality mutually withdrew the appeal. Although the plaintiffs argued for liability regarding false official acts and procedural violations, the court did not rule on the merits. The decision rests solely on the procedural act of withdrawal, which automatically terminates the litigation under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: When both parties in a cassation appeal mutually withdraw the appeal, the judgment of the Court of Cassation must declare the extinction of the proceedings of legality without regulating the costs of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 35423/2019) proposto da: AMORMINO Vittorio (C.F.: MRM VTR 46R01 L736S), SALVALAGIO Maurizio (C.F.: SLV MRZ 60D05 F904S), RIGHETTO Sergio (C.F.: RGH SRG 48L28 F241P), ZANLORENZI Ernesto (C.F.: ZNL RST 52L07 F130D), RIZZO Antonella (C.F.: RZZ NNL 72B45 F241U), LAZZARO Mauro (C.F.: LZZ MRA 62A17 L736Y), GIACOMIN Tiziano (C.F.: GCM TZN 60E27 I908Z) e CAO Federico (C.F.: CAO FRC 70T11 F241Z), elettivamente domiciliati in Roma, via Comano n. 95, presso lo studio dell’Avv. Luciano Faraon, che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv.
Andrea Faraon, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Comune di SPINEA (P.IVA: 00683400279), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 27 novembre 2019, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. R.G.N. 35423/19 U.P.23/5/2025 Appalto – Responsabilità per gravi difetti alloggi Saveria Aversa, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 61, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Maria Toscano; -controricorrente - A.T.E.R.
– Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Venezia (C.F.: 00181510272), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1457/2019, pubblicata il 31 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; lettele conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per inammissibilità dei motivi; conclusioni rettificate nel corso dell’udienza pubblica, alla luce della rinuncia al ricorso, con la richiesta di declaratoria dell’estinzione del giudizio di legittimità; vistil’atto di rinuncia al ricorso, notificato dai ricorrenti il 14 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025, nonché l’atto di accettazione della rinuncia, notificato dal controricorrente il 14 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA 1.– Gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata siti in Spinea, via Desenzano e via Martiri della Libertà, convenivano, davanti al Tribunale di Venezia, il Comune di Spinea e l’Ater di Venezia, chiedendo che il Comune costruttore-venditore e l’Azienda territoriale convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dagli assegnatari, ai sensi dell’art. 1669 c.c. o dell’art. 2053 c.c. o dell’art. 2043 c.c., previa valutazione del deprezzamento del valore degli immobili. Si costituivano separatamente il Comune di Spinea e l’Ater, i quali contestavano, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
Chiedevano altresì l’autorizzazione della chiamata in garanzia della I.C. Edil S.r.l. Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la I.C. Edil S.r.l. in liquidazione, che si opponeva alla condanna in manleva. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 679/2016, depositata il 23 marzo 2016, accoglieva la domanda degli attori, condannando, in solido, il Comune di Spinea e l’Ater al risarcimento dei danni ed individuando la misura della responsabilità interna di ciascun coobbligato nella percentuale del 75% per l’Ater e del 25% per il Comune, disponendo altresì che la I.C.
Edil in liquidazione tenesse indenni entrambi i convenuti. 2.–Proponevano appello separatamente il Comune di Spinea e l’Ater, con l’appello incidentale spiegato dagli assegnatari. Riuniti i giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione delle impugnazioni proposte e in parziale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda risarcitoria proposta verso il Comune di Spinea e limitava la condanna al risarcimento nei confronti dell’Ater ai soli danni patrimoniali. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, Amormino Vittorio, Salvalagio Maurizio, Righetto Sergio, Zanlorenzi Ernesto, Rizzo Antonella, Lazzaro Mauro, Giacomin Tiziano e Cao Federico.
Ha resistito, con controricorso, il Comune di Spinea. È rimasta intimata l’Ater. 4.– All’esito, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e il controricorrente ha accettato la rinuncia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1669 c.c., per avere la Corte di merito escluso la responsabilità del Comune di Spinea, nonostante avesse concorso nella causazione di fatti illeciti a copertura di atti falsi dell’Ater, come confermati dal Comune, in violazione dell’art. 32 della legge n. 1150/1942, dell’art. 11 della legge n. 1086/1971, dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., senza che gli atti fossero trasmessi alla Procura della Repubblica, in spregio all’art. 331 c.p.p. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame dell’eccezione di falso in perizia e della richiesta rinnovazione della stessa, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, e ciò in violazione della legge n. 10/1991, del d.P.R. n. 412/1993 e del d.m. 13 dicembre 1993, con la contestuale violazione dell’art.331 c.p.p. per mancata denuncia dei falsi riscontrati e in primisin ordine all’autorizzazione rilasciata dal Comune di Spinea n. 328/1998. 3.–Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della falsa applicazione dell’art.96 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato la condanna degli enti pubblici resistenti al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata. 4.–Sennonché, come anzidetto, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto di rinuncia notificato il 14 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025, cui ha fatto seguito l’accettazione del controricorrente Comune di Spinea con atto di accettazione notificato il 14 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichia