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Decreto — n. 14987/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 14987/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment notification. The respondent argued for immediate dismissal under the procedural silence rule, while the appellant remained silent. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: If no party requests a decision on an early termination proposal within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished, with costs awarded to the respondent.

Parole chiave

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procedural silence extinguishment of appeal early termination proposal litigation costs cassation procedure termine di comunicazione tempestività dell'istanza di ricusazione istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 25308/2024 Numero sezionale 658/2025 Numero di raccolta generale 14987/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 25308/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 27 maggio 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9