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Decreto — n. 14984/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 14984/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed early termination. The respondent argued for dismissal based on this procedural silence, while the appellant remained inactive. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within 40 days of the proposed early termination, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day silence rule early termination proposal litigation costs award procedural waiver art 380-bis cpc art 391 cpc opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 19157/2024 Numero sezionale 657/2025 Numero di raccolta generale 14984/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 19157/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 27 maggio 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9