Decreto — n. 14957/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2252/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Enrico Barbagiovanni, Antonello Mandarano. Ricorrente Contro DI CLAUDIO ANNALISA, rappresentata e difesa dall’avvocato Rossano Pozzer. Controricorrente avverso la sentenza n. 3659/2022 emessa dalla corte d’appello di Milano il 21/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 380 bis comma 2 c.p, art. 391 comma 2 c.p; Decreto — n. 14957/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 bis comma 2 c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Numero registro generale 2252/2023 Numero sezionale 651/2025 Numero di raccolta generale 14957/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2252/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Enrico Barbagiovanni, Antonello Mandarano. Ricorrente Contro DI CLAUDIO ANNALISA, rappresentata e difesa dall’avvocato Rossano Pozzer. Controricorrente avverso la sentenza n. 3659/2022 emessa dalla corte d’appello di Milano il 21/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 bis comma 2 c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Numero registro generale 2252/2023 Numero sezionale 651/2025 Numero di raccolta generale 14957/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/05/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 2252/2023 Numero sezionale 651/2025 Numero di raccolta generale 14957/2025 Data pubblicazione 04/06/2025