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Decreto — n. 14955/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14955/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14955/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9245/2023 R.G. proposto da: DE ANGELIS FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Di Fonso. - ricorrente – Contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Armenante. - controricorrente – E contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente – avverso la sentenza n. 14861/2022 emessa da Tribunale di Roma il 12/10/2022.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 391 comma 2 c.p; Decreto — n. 14955/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di Roma Capitale in euro 750,00 per compensi, oltre agli esborsi pari a euro 100,00, alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori di legge; in favore dell’ADER in euro 750,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Parole chiave

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prestazione parziale anticipo delle spese assunzione delle spese spese di esecuzione condono delle spese procedurali ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 391 comma 2 c.p
Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9245/2023 R.G. proposto da: DE ANGELIS FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Di Fonso. - ricorrente – Contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Armenante. - controricorrente – E contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente – avverso la sentenza n. 14861/2022 emessa da Tribunale di Roma il 12/10/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 bis comma 2, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 9245/2023 Numero sezionale 650/2025 Numero di raccolta generale 14955/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391 comma 2 c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di Roma Capitale in euro 750,00 per compensi, oltre agli esborsi pari a euro 100,00, alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori di legge; in favore dell’ADER in euro 750,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27/05/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 9245/2023 Numero sezionale 650/2025 Numero di raccolta generale 14955/2025 Data pubblicazione 04/06/2025