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Decreto — n. 14953/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 14953/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period following the court's proposal for judgment. The appellant, representing a private individual against a local health authority, did not request a decision on the appeal within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory response deadline waiver of appeal rights judicial proposal procedure litigation cost allocation condono delle spese procedurali spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 441/2022 R.G. proposto da: DI NATALE EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G CESARE 109 STUDIO D'ANDREA, presso lo studio dell’avvocato SALES ISAIA (SLSSIA81T10F912K) rappresentato e difeso dagli avvocati ABBAMONTE ORAZIO (BBMRZO61S17F839L), GAVA GABRIELE (GVAGRL60D14C129P), ESPOSITO CIRO (SPSCRI58P16F912Z) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano via Croce Rossa, 111, presso lo studio dell’avvocato Miranda Caterina (mrncrn71d48g190m) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.6923/2021 depositata il 25/11/2021 Numero registro generale 441/2022 Numero sezionale 648/2025 Numero di raccolta generale 14953/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 441/2022 Numero sezionale 648/2025 Numero di raccolta generale 14953/2025 Data pubblicazione 04/06/2025