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Decreto — n. 14948/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14948/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14948/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14677/2023 R.G. proposto da: SCEVOLA TOMMASO, elettivamente domiciliato in VALLO DELLA LUCANIA CORSO G. MURAT, 20, presso il proprio studio -ricorrente- contro IAVARONE NICOLA, elettivamente domiciliato in VALLO DELLA LUCANIA VIA GENEROSO FRATE, 13, presso lo studio dell’avvocato LENTINI DOMENICO (LNTDNC72T15H703E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIAn.976/2020 depositata il 03/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14948/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 14677/2023 R.G. proposto da: SCEVOLA TOMMASO, elettivamente domiciliato in VALLO DELLA LUCANIA CORSO G. MURAT, 20, presso il proprio studio -ricorrente- contro IAVARONE NICOLA, elettivamente domiciliato in VALLO DELLA LUCANIA VIA GENEROSO FRATE, 13, presso lo studio dell’avvocato LENTINI DOMENICO (LNTDNC72T15H703E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIAn.976/2020 depositata il 03/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo ripetibili spese susseguenti opposizione tardiva domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14677/2023 R.G. proposto da: SCEVOLA TOMMASO, elettivamente domiciliato in VALLO DELLA LUCANIA CORSO G. MURAT, 20, presso il proprio studio -ricorrente- contro IAVARONE NICOLA, elettivamente domiciliato in VALLO DELLA LUCANIA VIA GENEROSO FRATE, 13, presso lo studio dell’avvocato LENTINI DOMENICO (LNTDNC72T15H703E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIAn.976/2020 depositata il 03/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14677/2023 Numero sezionale 645/2025 Numero di raccolta generale 14948/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 14677/2023 Numero sezionale 645/2025 Numero di raccolta generale 14948/2025 Data pubblicazione 04/06/2025