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Decreto — n. 14941/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14941/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14941/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20992/2023 R.G. proposto da: BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA, 8, presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA DANIELA (GMBDNL63R61F839L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LAZIALE DISTRIBUZIONE- SOCIETA PER AZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 297, presso lo studio dell’avvocato BLENX GIULIO (BLNGLI68D19F839T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.395/2021 depositata il 21/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14941/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 20992/2023 R.G. proposto da: BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA, 8, presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA DANIELA (GMBDNL63R61F839L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LAZIALE DISTRIBUZIONE- SOCIETA PER AZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 297, presso lo studio dell’avvocato BLENX GIULIO (BLNGLI68D19F839T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.395/2021 depositata il 21/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali eccezioni processuali tardive rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20992/2023 R.G. proposto da: BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA, 8, presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA DANIELA (GMBDNL63R61F839L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LAZIALE DISTRIBUZIONE- SOCIETA PER AZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 297, presso lo studio dell’avvocato BLENX GIULIO (BLNGLI68D19F839T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.395/2021 depositata il 21/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 20992/2023 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 14941/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, avendo azi rinunciato al ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 20992/2023 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 14941/2025 Data pubblicazione 04/06/2025