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Ordinanza — n. 14907/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14907/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14907/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione avverso il decreto n. 51/2023 della Corte d’appello di Perugia, che si è pronunciata in sede di riassunzione a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 30512/2022. Questa Corte aveva accolto il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, che contestavano entrambi la regolamentazione delle spese da parte del decreto che aveva accolto l’opposizione proposta dalle parti private avverso i decreti monitori.

Regesto Legislator

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art. 93 c.p, art. 1188 c.c, art. 391-bis c.p; Ordinanza — n. 14907/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Con il decretopresidenziale in epigrafe, è stata fissat a l'adunanza della camera di consiglioper provvedere. Si osserva che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distra- zione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile se- condo la giurisprudenza di questa Corte, in assenza di un'espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. Infatti, nel prevedere l’istanza di distra- zione, l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa spese di esecuzione spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 93 c.p
Infatti, nel prevedere l’istanza di distra- zione, l’art. 93 c.p.c.
art. 1188 c.c
facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c.
art. 391-bis c.p
Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15550/2023 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro VINELLA FULVIO, VANNI ANITA, URBANO NICOLA, SPOLETINI PAOLA, SBARDELLA FABIO, SPOLETINI CHIARA LICIA, SALVATORI IVANO, PITOTTI MIRELLA, SANTANDREA SIMONETTA, PONTICELLI MARIA ROSA, PETRINCA MAURIZIO, IANNILLI LINA, NICOLAI PATRIZIA, ILARDI CARLO, IANNILLI SILVANA, MURLO ADRIANO, ZICCHEDDU DANIELA, GUIDARELLI GIAMPIERO, BIANCOFIORE ROSA, GENTILINI ANNA, CALANCA ROSALBA, D'EUSANIO FRANCO, BLASI LAURA, DELLA BINA VITTORIO, BACCHINI GUGLIELMO, BACI VIRGILIO, MALATESTA GIACOMO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, in ROMA, VIA CALSANZIANE56, che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA depositat o il 20/04/2023, r.g.n. n. 484/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione avverso il decreto n. 51/2023 della Corte d’appello di Perugia, che si è pronunciata in sede di riassunzione a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 30512/2022. Questa Corte aveva accolto il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, che contestavano entrambi la regolamentazione delle spese da parte del decreto che aveva accolto l’opposizione proposta dalle parti private avverso i decreti monitori.

Resistono con controricorso i soggetti indicati in epigrafe. I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è improcedibile. La copia analogica del provvedimento impugnato, munita di attestato di conformità e depositata nel presente giudizio, è composta di sole tre pagine, nelle quali vengono riassunti i fatti del processo (pagg. 1 e 2), si esamina la questione inerente al la violazione del dovere di buona fede processuale nella instaurazione di autonomi procedimenti monitori di equa riparazione (pag.

2) e si rileva la necessità, a fronte della rideterminazione dell’indennizzo, di revocare il decreto opposto e di dare una nuova regolazione delle spese di lite; si procede alla determinazione dei compensi della fase monitoria e della fase di opposizione, dei compensi di legittimità e si iniziano a determinare i compensi del giudizio di rinvio (pag. 3). Manca il seguito della motivazione e manca lo stesso dispositivo della sentenza. Il ricorso del Ministero, che contesta alla Corte d’appello di avere rideterminato l’equo indennizzo in euro 447 in luogo di euro 417, somma già riconosciuta in fase monitoria, non può pertanto essere esaminato, non essendo tale parte della sentenza verificabile a causa del suo mancato deposito.

Né è applicabile al caso in esame il principio enunciato dalle sezioni unite (Cass., n. 19675/2016), secondo il quale “il deposito di unacopia incompleta, benchéautentica, della sentenza impugnata non è causa di improcedibilità dl ricorso stesso se, per il principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., esso sia tempestivo e l'impugnazione possa essere scrutinata sulla base della pur incompleta copia prodotta perché l'oggetto cui la prima si riferisce è interamente desumibile dalla parte di sentenza risultante da tale copia”, non essendo appunto possibile in base alla parte di sentenza depositata lo scrutinio dell’impugnazione.

2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 540, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile che si è tenuta il 22 gennaio 2025. Il Presidente Felice Manna LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALDO CARRATO Presidente GIUSEPPE TEDESCO Consigliere CESARE TRAPUZZANO Consigliere FRANCESCO CORTESI Consigliere REMO CAPONI Rel atore Oggetto:

Correzione errore materiale Ad.9/12/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13607/2025 R.G. promosso d’ufficio con de- creto presidenziale del 27/06/2025, nel procedimento tra le parti MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -già ricorrente - contro SALVATORI IVANO, BACI VIRGILIO, ILARDI CARLO, IANNILLI LINA, NICOLAI PATRIZIA, SANTANDREA SIMONETTA, GENTILINI ANNA, CALANCA ROSALBA, BIANCOFIORE ROSA, BACCHINI GUGLIELMO, PETRINCA MAURIZIO, IANNILLI SILVANA, PONTICELLI MARIA ROSA, SPOLETINI PAOLA, SPOLETINI CHIARA LICIA, ZICCHEDDU DANIELA, D'EUSANIO FRANCO, URBANO NICOLA, GUIDARELLI GIAMPIERO, DELLA BINA VITTORIO, BLASI LAURA, MURLO ADRIANO, PITOTTI MIRELLA, VINELLA FULVIO, MALATESTA GIA- COMO, SBARDELLA FABIO, VANNI ANITA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO che li rappresenta e difende; -già controricorrenti - relativamente alla pronuncia ordinanza di CORTE SUPREMA DI CAS- SAZIONE ROMA n. 14907/2025, pubblicatail 4 giugno 2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE Ha chiesto la correzione dell'ordinanza in epigrafe l 'avv. Ferdi- nando Emilio Abbate, quale difensore di Fulvio Vinella e altri nel ri- corsoiscritto al n. 15550 del Ruolo generale per l'anno 2023, propo- sto dal Ministero della Giustizia, definito da questa Corte nel senso della improcedibilità con la predetta ordinanza n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025.Si lamenta che la Corte, nel condanna re il ricorrente al pagamento delle spese di lite, abbia omesso di di- sporne la richiesta distrazione in favore dello stesso, quale difensore dei controricorrenti, e abbia altresì indicato erroneamente nell'epi- grafe l’indirizzo del domicilio elettodai controricorrenti presso il me- desimodifensore.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Con il decretopresidenziale in epigrafe, è stata fissat a l'adunanza della camera di consiglioper provvedere. Si osserva che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distra- zione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile se- condo la giurisprudenza di questa Corte, in assenza di un'espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. Infatti, nel prevedere l’istanza di distra- zione, l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.

Si tratta, quindi , di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese. Inoltre, il procedimento di cor- rezione, oltre ad essere in armonia con l’art. 93 co. 2 c.p.c., che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, consente di conciliare nel modo migliore la ra- gionevole durata del processo con il rispetto del principio del con- traddittorio, garantendo con maggiore rapidità la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecu- tivo. Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

SU n. 16037/2010, Cass. n. 12437/2017; Cass. n. 5082/2024). Parimenti è emendabile con la procedura di correzione l'errore contenuto nell'intestazione del provvedimento relativo all'indicazione del domicilio eletto, trattandosi di mera svista. In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è da accogliere, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore e risulta dagli atti l'errore nell'indicazione del domicilio. Va, quindi,disposto che nell’ordinanza di questa Corte n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025, siano apportate le seguenti correzioni: - nell'intestazione, ove è indicato il domicilio dei controricorrenti, sia inserito l'indirizzo corretto del difensore:

«Roma, Via Ugo De Ca- rolis n. 101»; -nel dispositivo, a pag. 3, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola «accessori di legge», sia aggiunta la frase: «da corrispon- dere al difensore dei controricorrenti avv. Ferdinando Emilio Abbate, distrattario».

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 14907 del 2025, pubblicata il 4 giugno 2025, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: - nell'intestazione, ove è indicato il domicilio dei controricorrenti, sia inserito l'indirizzocorretto del difensore: «Roma, Via Ugo De Ca- rolis n. 101»; -nel dispositivo, a pag. 3, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola «accessori di legge», sia aggiunta la frase: «da corrispon- dere al difensore dei controricorrenti avv. Ferdinando Emilio Abbate, dis