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Ordinanza — n. 14860/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate dismissal of damages claim due to failure to consider uncontested facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14860/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed Emilia Cirillo's cassation appeal against the Catanzaro Court of Appeal's dismissal of her damages claim. Cirillo argued the lower court violated procedural rules by ignoring the uncontested fact that the defendants had already removed the trees causing the damage. The court held that the appellate judges failed to consider this non-contested fact, which legally required them to acknowledge it rather than merely evaluate its weight.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The court of appeal must consider facts not contested by the defendant; failure to do so constitutes a violation of law, whereas the free evaluation of evidence remains the exclusive domain of the trial judge.

Parole chiave

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non-contested facts duty to consider appellate review damages claim procedural violation rettificazione di confine violazione delle distanze dai confini muro di sostegno

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la prima censura la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., della nullità della sentenza per violazione dell’art.
Art. 115 c.p.c.
4 c.p.c., della nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 380bis c.p.c.
Avverso tale sentenza Emilia Cirillo ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. Tullio Pojero ha resistito con controricorso e Gianpaolo Pojero è rimasto intimato.
art. 380bis c.p
Avverso tale sentenza Emilia Cirillo ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 115 c.p
4 c.p.c., della nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 20867 del 30 settembre 2020
Sez. 2, n. 10537 del 18 aprile 2024
Sez. 3, n. 9439 del 23 marzo 2022
115 c.p.c., aprendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda(Sez. 3, n. 9439 del 23 marzo 2022;
Sez. 3, n. 26908 del 26 novembre 2020
Sez. 3, n. 26908 del 26 novembre 2020).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 15231/2024 R.G. proposto da : CIRILLO EMILIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSELLA BARILLARI giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrente – contro POJERO TULLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO BIAMONTE giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrente – nonché contro POJERO GIANPAOLO, –intimato – avverso la sentenza n. 1439 /20 23 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il27/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025dal Presidente dr .

MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Emilia Cirillo, proprietaria di un immobile in Sellia Marina, convenne i confinanti Salvatore Pojero, Tullio Pojero e Gianpaolo Pojero innanzi al Tribunale di Catanzaro, per sentirli condannare alla rimozione di alberi e siepi posti a ridosso del muro di confine in violazione delle distanze legali, nonchéal risarcimento dei danni, subiti e subendi, a causa della mancata manutenzione della vegetazione. Con sentenza n. 518/2020, il Tribunale adito dichiarò la cessazione della materia del contendere in ordine alla prima domanda, attesa l’intervenuta spontanea rimozione delle piante da parte dei convenuti, e accolse la richiesta risarcitoria.

Tullio e Gianpaolo Pojero, in proprio e quali eredi di Salvatore Pojero, proposero gravame. Nella resistenza della Cirillo , con sentenza n. 1439depositata il 27 dicembre 2023, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda risarcitoria, ritenendola carente di prova, atteso che l’accertamento dei danni lamentati non poteva fondarsi esclusivamente su una CTP, in quanto sprovvista di autonomo valore probatorio, e che la testimonianza resa dal geometra Giuseppe Frustaci non aveva fornito un’esaustiva descrizione dei danni denunciati.

D’altra parte, osservò la Corte adita, l’espletamento di una consulenza d’ufficio non avrebbe sortitoalcuna utilità nel caso di specie, stante l’intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, verificatosi nelle more del giudizio. Avverso tale sentenza Emilia Cirillo ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. Tullio Pojero ha resistito con controricorso e Gianpaolo Pojero è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con la prima censura la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., della nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto carente il compendio probatorio fornito, omettendo di considerare la circostanza, emersa in seguito all’escussione del teste Giuseppe Frustaci e non contestata dalla parte costituita, dell’intervenuta spontanea rimozione degli alberi che avevano cagionato il danno lamentato dalla Cirillo, con conseguente venir meno della necessità di ulteriore attività istruttoria, essendosi verificato lo spontaneo adempimento rispetto alpetitum introdotto con l’atto di citazione . Con la seconda doglianza la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Il Giudice di seconde cure non avrebbe valutato, nel loro complesso, tutti gli elementi di prova raccolti, menzionando nella parte motiva della sentenza soltanto la perizia di parte e la prova testimoniale. In tal modo, avrebbe isolato e minimizzato la predetta CTP, recante allegazioni fotografiche antecedenti allarimozione degli alberi, malgrado la sua coerenza con l’intera istruttoria; inoltre, la Corte adita avrebbe erroneamente reputato insufficiente la testimonianza resa dal geometra Frustaci, senza fornire alcuna argomentazione, nemmeno apparente,sul punto.

I suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamenteperché connessi, sono fondati. Preliminarmente, occorre evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, per censurare la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. e riservata al giudice di merito (Sez.

Un., n. 20867 del 30 settembre 2020 ; Sez. 2 , n. 10537 del18 aprile 2024). Nel caso di specie, non si permane nell’alveo delle valutazioni riservate al giudice di merito, atteso che la prima censura non riguarda il libero apprezzamento della Corte territoriale circa la sussistenza o no di una condotta di non contestazione, quanto piuttostola violazione da parte del giudice del dovere di considerare i fatti non contestati. Invero, Emilia Cirillo, assolvendo al primario onere probatorio incombente sulla parte attrice, aveva documentato la situazione in cui versava la sua proprietà mediante una relazione tecnica asseverata, corredata da allegati fotografici.

In seguito alla produzione della documentazione inerente alla messa in mora dei convenuti e ai lavori di manutenzione resisi necessari per l ’inerzia degli stessi, l’istruttoria era statacompletata con la richiesta di prova orale e di CTU. All’esito della prova orale e, in specie, all’escussione del teste Frustaci, si apprendeva dell’intervenuta rimozione, in corso di causa, degli alberi che avevano cagionato i danni lamentati dall’attrice nell’atto di citazione, circostanza pacificae non contestata dalla parte costituita, nonché adesiva rispetto alla prospettazione attorea.I Pujero, infatti, omettevano del tutto di prendere posizione in ordine alla circostanza riportata dal teste escusso, in spregio all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il convenuto è tenuto, anche antecedentemente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., aprendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda(Sez. 3, n. 9439 del 23 marzo 2022;

Sez. 3, n. 26908 del 26 novembre 2020). Alla luce della copiosa attività istruttoria in atti, parimenti fondata risulta la doglianza sollevata dalla ricorrente in merito alla valutazione parcellizzata del compendio probatorio, posta alla base della reiezione della domanda risarcitoria. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda de qua per mancanza di prova in relazione all’aned al quantum debeatur , giacché basata esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica di parte, in tal modo omettendo di illustrare nella parte motiva una complessiva e convincente argomentazione sulla pregnanza degli elementi di prova acquisiti agli atti che, unitamente considerati, avrebbero potuto condurrealla riforma della decisione impugnata.

Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, dovrà rivalutare la fattispecie concreta , in relazione ai principi di cui sopra. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anc