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Decreto — n. 14856/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14856/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14856/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 304/2025 R.G. proposto da: MANCINI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Emilio Abbate. - ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente – Avverso il decreto n. 50911/2024 emesso dalla Corte d’appello di Roma il 18/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 14856/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 304/2025 Numero sezionale 641/2025 Numero di raccolta generale 14856/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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durata ragionevole del procedimento restituzione del termine scaduto ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento durata dell'infrazione termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 304/2025 Numero sezionale 641/2025 Numero di raccolta generale 14856/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 304/2025 R.G. proposto da: MANCINI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Emilio Abbate. - ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente – Avverso il decreto n. 50911/2024 emesso dalla Corte d’appello di Roma il 18/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 304/2025 Numero sezionale 641/2025 Numero di raccolta generale 14856/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/05/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 304/2025 Numero sezionale 641/2025 Numero di raccolta generale 14856/2025 Data pubblicazione 03/06/2025