Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14855/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14855/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14855/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 298/2025 R.G. proposto da: CATANZARO PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolò Gervasi. - ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente – Avverso il decreto n. 466/2023 emesso dalla Corte d’appello di Palermo il 30/05/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 14855/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 298/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 14855/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro preclusione per tardività perenzione dell'istanza di revisione principio di celerità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 298/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 14855/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 298/2025 R.G. proposto da: CATANZARO PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolò Gervasi. - ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente – Avverso il decreto n. 466/2023 emesso dalla Corte d’appello di Palermo il 30/05/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 298/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 14855/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/05/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 298/2025 Numero sezionale 640/2025 Numero di raccolta generale 14855/2025 Data pubblicazione 03/06/2025