Decreto — n. 14844/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14844/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2 DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 23453/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: GNOBBI PAOLA, IMMOBILIARE DELTA S.P.A., TRIFOGLI SERGIO, DEL PAPA ROBERTO, DEL PAPA CLAUDIA MARIA e DEL PAPA STEFANIA, difesi come in atti Contro CONDOMINIO “VILLA MARGHERITA”, difeso come in atti; DI VIRGINIO MARIO, intimato; MORELLI MAURO, intimato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.110,50 (quattromilacentodieci//50) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 28.05.2025. IL PRESIDENTE DI SEZIONE Milena Falaschi Numero registro generale 23453/2024 Numero sezionale 630/2025 Numero di raccolta generale 14844/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Numero registro generale 23453/2024 Numero sezionale 630/2025 Numero di raccolta generale 14844/2025 Data pubblicazione 03/06/2025