Court allows claim against Ministry of Justice for excessive delay in bankruptcy proceedings, rejecting reduced compensation due to creditor count.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the bankruptcy creditor's appeal against a reduced compensation award for procedural delay. The lower court had applied a statutory reduction based on the high number of creditors, but the Supreme Court clarified that this reduction applies only to ordinary litigation, not bankruptcy proceedings where many creditors are standard. Consequently, the Court quashed the decision and remanded the case for a new assessment of damages without the reduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 bis, comma 1 bis, l. n. 89/2001; The statutory reduction of compensation for excessive procedural duration applies exclusively to ordinary litigation processes and cannot be extended to bankruptcy proceedings, where a large number of creditors is a normal and expected occurrence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23623/2023 R.G. proposto da F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA S.P.A., elettivamente domiciliato presso l ’ avvocato GUARALDI BRUNO - indirizzo PEC: bruno.guaraldo@ordineavvmodena.it- che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ABRUSCI ENNIO, -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 165 /2023 depositatoi l 19/04/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA La F.lli Pinna Industria Casearia s.r.l. aveva domandato alla Corte d’Appello di L’Aquila l’indennizzo ex l. n.89/2001 in relazione alla irragionevole durata della procedura fallimentare in danno della debitrice Cipriani e C s.n.c.; il fallimento era stato dichiarato il 25.3.2008 e non era stato ancora chiuso nel novembre del 2022; la società era stata ammessa al passivo fallimentare nel settembre 2009 per € 8.645,03, in chirografo.
Il ricorso era stato accolto ma la misura dell’indennizzo era stata ridotta, in considerazione del numero elevato di creditori, da € 500,00 per anno ad € 300,00 per anno, per complessivi anni 9 di ritardo (sono stati riconosciuti, quale indennizzo, complessivi € 2.700,00, inferiori all’entità del credito ammesso al passivo). Proposta opposizione dalla società, che aveva contestato l’applicabilità della riduzione ex art. 2 bis, comma 1 bis, l. n.89/2001 in caso di procedura fallimentare, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato il decreto monitorio, pur dando atto di seguiresulla questione sottopostale un’interpretazione in contrasto con l’orientamento consolidato del Giudice di legittimità.
La società F.lli Pinna Industria Casearia s.r.l. ricorre per cassazione con un unico motivo. Il Ministero della Giustizia esiste concontroricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’ art.2 bis, comma 1 bis, l. n.89/2001, in relazione all’art. 6 paragrafo 1 della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione. La ricorrente contesta l’applicazione della diminuzione operata dalla Corte di merito per essere il numero dei creditori ammessi al passivo fallimentare superiore a 50.
Il motivo è fondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art. 2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (v.
Cass. n.25181/2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 80/2024, Cass. n.4602/2024, Cass. n.14602/2024, Cass. n.17354/2024-. Nel caso di specie, la riduzione dell’indennizzo ex art.2 bis, comma 1 bis, l. n.89/2001, non eraapplicabile, essendo la debitrice di F.lli Penna s.r.l. una società sottoposta a procedura concorsuale fallimentare e lamentando la ricorrente, creditrice ammessa al passivo, la durata irragionevole di detta procedura: non ha infatti rilievo, alla luce del richiamato orientamento interpretativo di legittimità, che i creditori insinuati al passivo fallimentare siano complessivamente in numero superiore a cinquanta.
Le argomentazioni spese dalla Corte territoriale per giustificare il proprio diverso orientamento non sono idonee a determinare un mutamento della costante e consolidata giurisprudenza di legittimità. La violazione di legge è palese e comporta la cassazione del decreto con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in diversa composizione, dovrà riesaminare il merito uniformandosi al principio di diritto di cui sopra. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così