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Ordinanza — n. 14805/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative compensation for unreasonable delay due to temerity and abuse of process findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14805/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Mario De Caro's appeal against the Salerno Court of Appeal's refusal to grant compensation for an administrative delay. De Caro argued that the lower court erred in finding his lawsuit temerous and in applying the principle of loser-pays regarding litigation costs. The court held that the assessment of temerity is a matter for the trial judge and cannot be reviewed on appeal, while costs must be calculated based on the overall outcome of the entire proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 n.5 c.p.c.; Art. 91-92 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the trial judge's assessment of temerity or abuse of process, and litigation costs must be allocated based on the global result of the entire proceedings rather than individual stages.

Parole chiave

Generato dall'IA
temerity of litigation abuse of process unreasonable delay administrative compensation loser-pays principle procedural costs Cassation review ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n.5 c.p.c.
Art. 91-92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n.7222/2022
Cass. n.32906/2022
Cass. n.9448/2023
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21829/2023 R.G. proposto da DE CARO MARIO, elettivamente domiciliato presso l’avvocato FUSARO ANTONIO GIOVANNI - indirizzo PEC: antoniofusaro@pec.giuffre.it- che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FI NANZE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 2271 /202 32 depositata il 07/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE.

FATTI DI CAUSA Mario De Caro aveva domandato nel 2009 il riconoscimento di un indennizzo per l’irragionevole durata di un processo amministrativo svoltosi avanti al TAR (anni 1997/1999) e poi al Consiglio di Stato e concluso con sentenza n.6303 del 13.5.2008; l’istanza era stata presentata avanti alla Corte d’Appello di Catanzaro che, con sentenza del 14.10.2010, aveva declinato la propria competenza indicando come territorialmente competente la Corte d’Appello di Salerno; riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Salerno aveva respinto l’istanza per difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto, essendo stata la notificazione effettuata al Ministero della Giustizia invece che al Ministero dell’Economia e delle Finanze; la pronuncia era stata cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello, indicata nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione n.3266/2014 come Corte d’Appello di Catanzaro invece che di Salerno; riassunto il processo avanti alla Corte d’Appello di Salerno, questa aveva dichiarato inammissibile la riassunzione perché effettuata avanti a giudice diverso da quello indicato dalla Corte di legittimità; era seguito un nuovo ricorso, esitato nella cassazione della sentenza con correzione dell’errore di indicazione della Corte d’Appello di rinvio.

Riassunto ritualmente il giudizio, la Corte d’Appello di Salerno esaminava nel merito il ricorso per equa riparazione e lo respingeva, ravvisando la temerarietà del giudizio presupposto. La Corte salernitana osservava che: - il De Caro aveva agito per ottenere dal Comune di Corigliano Calabro il pagamento di somme di denaro asseritamente dovute a saldo di prestazioni effettuate nell’ambito di un servizio saltuario prestato a favore dell’Ente; -il giudizio avanti al TAR si era concluso in un termine ragionevole, pari a 2 anni, con pronuncia di rigetto della domanda per assenza di prova sugli elementi costitutivi della stessa, non avendo nemmeno specificato il ricorrente il numero delle giornate lavorative delle quali pretendeva il ristoro; - risultava pertanto evidente la temerarietà, quantomeno sopravvenuta, dell’iniziativa, dato che la domanda non avrebbe potuto essere diversamente valutata dal TAR; -il comportamento gravemente colposo del De Caro era emerso in maniera ancora più chiara in sede di appello, nel cui ambito De Caro aveva insistito nella pretesa azionata affermando che, in base al principio dell’inversione dell’onere della prova, le ragioni del ricorrente avrebbero dovuto essere date per dimostrate, ottenendo ancora una volta una pronuncia di rigetto; - se anche inizialmente Mario De Caro non fosse stato consapevole della pretestuosità della sua iniziativa, avrebbe dovuto e potuto rendersene conto quantomeno al termine del giudizio di primo grado; - essendo stati rispettati per il giudizio avanti al TAR i termini di ragionevole durata, avrebbe dovuto essere considerato solo il periodo di pendenza avanti al Consiglio di Stato che, però, non poteva essere suscettibile di tutela indennitaria per la manifesta inconsistenza delle censure in sede di gravame e quindi per lite temeraria, con chiaro abuso dello strumento processuale.

Avverso questo decreto della Corte d’Appello di Salerno propone ricorso per cassazione Mario De Caro, affidandolo a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Economia e delle Finanze. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di appelloil ricorrente denunzia la violazione dell’art.360 comma 1 n.3 e 5 c.p.c. in relazione agli art.6 CEDU, 2 legge n.89/2001, 24 e 101 Cost., 96 c.p.c. -errata valutazione in ordine alla sussistenza nella specie di circostanze idonee ad escludere la presunzione di sofferenza e disagio per la protrazione del processo oltre il limite di durata ragionevole.

Inapplicabilità alla vicenda dell’art.2 comma 2 quinquies lett.a) della l. n.89/2001. Il ricorrente, dolendosi della ritenuta temerarietà del giudizio presupposto, rileva che all’epoca di presentazione del ricorso originante il procedimento, in data 8.4.2009, l’art.2 quinquies lett.a) l. n.89/2001 non era stato ancora introdotto e non sarebbe quindi applicabile; in ogni caso, nel merito, non sarebbe ipotizzabile né l’abuso del processo nè la lite temeraria nel perseguire in appello le proprie ragioni negate in primo grado, anche se con definitivo esito negativo;

Mario De Caro non avrebbe artatamente tenuto in piedi il giudizio per ottenere il ristoro ex l. n.89/2001. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. E’ vero che, all’epoca di introduzione del presente procedimento ex l. n.89/2001 non era ancora intervenuta la riforma operata dal DL n.83/2012, convertito nella l. n.134/2012, che ha, tra l’altro, aggiunto all’art.2 il comma 2 quinquies lett.a), definito infine nel testo attuale a seguito della l. n.208/2015: non si applica quindi il testo attuale della disposizione richiamata, che esclude il diritto all’indennizzo per chi ha agito o resistito in giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dei casi di cui all’art.96 c.p.c.

Non è però all’art.2 co 2 quinquies lett.a) cit. che la Corte d’Appello di Salerno fa riferimento per negare il diritto di Mario De Caro all’indennizzo. La Corte di merito richiama infatti l’orientamento interpretativo della Corte di Cassazione che già prima della modifica normativa richiamata escludeva il diritto all’indennizzo a fronte della dimostrazione della temerarietà della lite presupposta: detto orientamento interpretativo si era consolidato prima non solo dell’intervento legislativo del 2015, ma anche dell’intervento legislativo del 2012 introduttivo del comma 2 quinquies dellart.2 cit.

Si richiamano, tra le tante, Cass. n.28592/2011 –“In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 spetta a tutti i soggetti che ne siano parti, indipendentemente dal fatto che essi siano risultati vittoriosi o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio in difetto di una condizione soggettiva di incertezza;

…”; Cass. n.10500/2011 –“In tema di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, spetta indipendentemente dall'esito del processo presupposto, ad eccezione del caso in cui il soccombente, consapevole dell'inconsistenza delle proprie istanze, abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza e, dunque, elidendosi il presupposto dello stato di disagio e sofferenza; …”; Cass.n.18780/2010 – “ In tema di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui all'art.2 della legge n.89 del 2001 spetta indipendentemente dall'esito del processo presupposto, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia proposto una lite temeraria.

…”-. I profili di critica che il ricorrente rivolge al provvedimento della Corte d’Appello di Salerno, presupponenti l’asserita applicazione di disposizioni normative introdotte dopo la proposizione del ricorso ex l. n.89/2001, non colgono pertanto la ratio decidendidel decreto impugnato e sotto tale profilo la censura si rivela inammissibile (sulla sorte del motivo che non coglie la ratio decidendi, v. tra le tante, Cass. n. 19989/2017): la Corte di merito ha infatti chiarito che, a prescindere dall’art. 2 co 2 quinquies l. n.89/2001, l’esclusione del diritto all’equa riparazione di Mario De Caro, per temerarietà della lite presupposta e per abuso dello strumento processuale valutati con riferimento alle caratteristiche specifiche del caso, si fonda sull’interpretazione della giurisprudenza di legittimità già consolidata, preesistente alle modifiche normative richiamate, in ordine all’individuazione delle ragioni di carattere soggettivo ostative al riconoscimento dell’indennizzo.

Per il reso, la censura è infondata laddove il ricorrente contrasta pure le considerazioni sulla cui base la Corte d’Appello di Salerno ha fondato le valutazioni di temerarietà della lite e di abuso del processo, lamentando l’errata considerazione della sussistenza di circostanze idonee ad escludere la presunzione di sofferenza e disagio per il protrarsi del processo oltre il limite di durata ragionevole. Il ricorrente richiama il disposto dell’art.360 n.5 c.p.c. ma non individua il fatto omesso, decisivo e discusso tra le parti, supportando le critiche rivolte alle valutazioni della Corte di merito con l’inserimento nel ricorso dell’atto di appello proposto avanti al Consiglio di Stato.

Il motivo si risolve in sostanza in una critica al giudizio di temerarietà del processo presupposto e di abuso dello strumento processualeespresso con apprezzamento adeguatamente motivato (v. decreto pag. 3), e tale valutazione non è sindacabile sede di legittimità perché conseguenza delle attività di interpretazione e di valutazione proprie del giudice di merito ( cfr., per tutte, Cass.n.7222/2022 in tema di lite temeraria e responsabilità processuale aggravata).

2. Con il secondo motivo di critica Mario De Caro lamenta di essere stato condannato a pagare le spese della precedente fase di cassazione, con pronuncia che considera contraria alla corretta applicazione del principio di soccombenza. Il motivoè infondato. Le spese del giudizio si imputano tenendo conto del suo esito complessivo, con il limite dell’impossibilità di condanna al pagamento anche di una sola porzione di esse a carico della parte totalmente vittoriosa nel merito: non viola pertanto il disposto degli art.91-92 c.p.c. la condanna al pagamento delle spese processuali della fase del giudizio di cassazione, posta a carico della parte vittoriosa all’esito di quella fase ma soccombente all’esito del giudizio di rinvio -cfr., in proposito, Cass. n.32906/2022, secondo la quale “In tema dispese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sullespese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esitoglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare lespese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esitofinale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione dellespese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore della controparte ”; cfr.

Cass. n. 9448/2023-. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha applicato la regola della soccombenza rapportata all’esito globale della lite e nessun vittorioso è stato condannato, quindi il vizio denunziato non ricorre. In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile aggravio di spese per la parte soccombente P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al p