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Ordinanza — n. 14757/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal decree for integral cost compensation due to apparent lack of reasoning regarding judicial contrast.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14757/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decree awarding integral cost compensation to the heirs of the deceased pensioner. The heirs argued that the lower court's reasoning was insufficient because the alleged judicial contrast had been resolved years prior. The court found the lower court's justification for full cost compensation based on a non-existent contrast to be logically incoherent and therefore procedurally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 91, 92 co. 2 c.p.c.: When a lower court's decision relies on a judicial contrast that has already been definitively resolved by higher jurisprudence, the reasoning must explicitly address this resolution; failure to do so constitutes a violation of the principle of apparent reasoning requiring cassation.

Parole chiave

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apparent reasoning violation integral cost compensation judicial contrast resolution cassation with remittal procedural flaw in costs estinzione della rendita d'invalidità compensazione della rendita diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 co. 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023
Sentenza Corte di Cassazione n. 30948/2022
Sentenza Corte di Cassazione n. 95/2016
SSUU n. 32415/2021
SSUU n. 32415/2021) –lamenta in sostanza anche un vizio di motivazione apparente (cfr.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18087/2023 R.G. proposto da LUTZU LUCREZIA, LUTZU FILIPPO, LUTZU FRANCA DOMENICA PAOLA, elettivamente domiciliati p resso l’avvocato DANIELE GIANDOMENICO -indirizzo PEC: avv.gdaniele@avvocatopec.com-, che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 225 /202 3 depositatoi l 21/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Nel 1969 Domenico Martino Lutzu aveva adito la Corte dei Conti per ottenere il riconoscimento della pensione di guerra. Il procedimento, interrotto per il decesso del ricorrente e riassunto dagli eredi, fu definito solo nel 2016, con sentenza non impugnata e passata in giudicato nel 2018. Gli eredi Lutzu proposero domanda di indennizzo per la durata irragionevole del giudizioai sensi della legge n.89/2001. Il decreto monitorio, che aveva loro riconosciuto l’indennizzo considerando superata la ragionevole durata del processo a decorrere dal 1973 e fino al decesso di Domenico Martino Lutzu, era stato opposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze , che riteneva dovessero essere scomputati tre anni a partire dal 1973.

L’opposizione era stata accolta ma il decreto della Corte d’Appello di Cagliari era stato cassato, su ricorso degli eredi Lutzu, con rimessione al Giudice del rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione: il principio di diritto enunciatodalla Corte di legittimità era, secondo l’orientamento indicato come consolidato dal 2016, quello secondo cui per la liquidazione dell’equo indennizzo in relazione ai giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore dell’art.6 CEDU, il dies a quo decorreva dal 1.8.1973 ma, al fine di valutare l’irragionevole durata del processo, occorreva tenere conto della situazione in cui il processo si trovava a quel momento, atteso che il processo costituisce il rapporto sostanziale dal quale trae origine il diritto giustiziabile dal 1.8.1973.

Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Cagliari, col decreto n. 225/2023 si è adeguata al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, rigettando l’opposizione del Ministero , ma ha integralmente compensato le spese di tutti i gradi per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.

3. Contro il decreto della Corte d’Appello di Cagliari propongono ricorso per cassazione gli eredi Lutzu, affidandolo a due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste concontroricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo critica la pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali, affermando l’intervenuta violazione degli art.91 e 92 co 2 c.p.c., in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c., nella valorizzazione, da parte della Corte di merito, di un contrasto interpretativo ormai superato. I ricorrenti evidenziano infatti che nessun contrasto interpretativo in ordine alle modalità di identificazione del periodo indennizzabile per i processi pendenti alla data del 1°.8.1973 sarebbe stato ormai rilevabile dalla Corte d’Appello di Cagliari, essendo esso stato composto fin dal 2016, come sarebbe emerso dalla stessa motivazione della sentenza n.30948/2022 che aveva disposto la cassazione con rinvio.

2. Col secondo motivo i ricorrenti assumono l’intervenuta violazione degli stessi articoli sopra richiamati in relazione al giudicato, che si assume essersi formato con la sentenza della Corte di Cassazione n.30498/2022, sull’identificazione della parte soccombente in base all’esito complessivo del giudizio e sulle sue ricadute in tema di applicazione del principio della soccombenza. Il primo motivo – che seppur senza l’uso di formule sacramentali (cfr. SSUU n. 32415/2021) –lamenta in sostanza anche un vizio di motivazione apparente (cfr. il riferimento nel ricorso pag. 10) è fondatosotto tale profilo.

Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (tra le tante, v. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023) Ebbene, nel caso in esame, la scarna motivazione adottata dalla Corte d’Appello di Cagliari per giustificare la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizioè solo apparente: la scelta è giustificata dalla asserita esistenza di contrast i giurisprudenziali che però la stessa Corte di legittimità, nella sentenza n. 30948/2022 che ha cassato con rinvio il precedente provvedimento pronunciato all’esito del giudizio di opposizione ex art.5 l. n.89/2001, aveva invece escluso, affermando che il contrasto era stato ormai superato fin dal 2016 , con la sentenza della Corte di Cassazione n.95/2016, quindi prima della decisione del giudizio presupposto.

Il fondamento della decisione sulla compensazione non è dunque assolutamente percepibile e rende inevitabile la cassazione del provvedimento con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari che, in diversa composizione, colmerà la lacuna motivazionale e provvederà anche sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità. Resta logicamente assorbito il secondo motivo. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnat o in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legitt