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Ordinanza — n. 14592/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for apparent lack of reasoning regarding copyright and property claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14592/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's judgment due to apparent lack of reasoning in rejecting the plaintiff's property claims. The lower court dismissed requests based on a 1987 contract for a magazine title and cited an unrelated copyright case, failing to address the specific 1990 contract for the comic panels. The court held that this reasoning was objectively inadequate to explain the decision, mandating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; The appeal judgment is quashed when the written reasoning, despite existing, fails to make the decision's foundation perceptible due to irrelevant arguments or lack of logical connection to the facts.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning cassation of appeal judgment copyright law application property ownership claims irrelevant case citation contratto di pubblicazione firma autografa diritto d'opzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
3 c.p.c.”, e “nullità della sentenza ex art. 132 n.
Art. 109 and Art. 110 of Law n. 633/1941
Art. 1158 c.c.
La Corte di Appello ha respinto l’appello in relazione alle domande subordinate facendo riferimento all’art. 1158 c.c., alla mancanza di titolo astrattamente idoneo e di “elementi temporali” e alla pronuncia della Corte di Cassazione n.
Art. 112 c.p.c.
per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di usucapione delle tavole ai sensi dell’art.
art. 1158 c.c
La Corte di Appello ha respinto l’appello in relazione alle domande subordinate facendo riferimento all’art. 1158 c.c., alla mancanza di titolo astrattamente idoneo e di “elementi temporali” e alla pronuncia della Corte di Cassazione n.
art. 1153 c.c
per motivazione apparente con riferimento al rigetto della domanda subordinata di accertamento dell’usucapione ex art. 1153 c.c.” in relazione all’art.
art. 112 c.p
per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di usucapione delle tavole ai sensi dell’art.
art. 1161 c.c
112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di usucapione delle tavole ai sensi dell’art. 1161 c.c.” in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SSUU n. 2767/2023
Come è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza (Cass. SSUU n. 2767/2023; n.
Cass. SSUU n. 22232/2016
Cass. Sez. U n. 16599/2016
Cass. n. 13977/2019
Cass. n. 18633/2017
Cass. n. 14105/2023
Sez. U, n. 16599/2016
Sez. U, n. 16599/2016; Cass.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20972/2024 R.G. proposto da PICCA FERNANDA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato PESIRI MICHELE -ricorrente- contro ELEUTERI SERPIERI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GULLO RAFFAELE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5123/2024 depositata il 17/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Fernanda Picca, quale erede di Rinaldo Traini, ricorre con quattro motivi avversati da Paolo Eleuteri Serpieri con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.5123 del 2024.

Con questa sentenza la Corte di Appello ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano state respinte le tre seguenti domande originariamente proposte, in via gradata, da Rinaldo Traini contro Paolo Eleuteri Serpierivolte all’accertamento: della proprietà di 20 tavole raffiguranti la storia di “Little Big Horn” realizzate dal convenuto, in forza di contratto di compravendita concluso dall’attore nel 1990 con Alvaro Zerboni dichiaratosi proprietario delle tavole in questione; della proprietà delle tavole ex art.1153 c.c.; della proprietà delle tavole ex art.1161 c.c. L’attore aveva dedotto che le tavole facevano parte del materiale fumettistico consegnato dallo Zerboni al momento della vendita, nel 1987, della testata “L’Eternauta” e di tutte le attività editoriali connesse, che le tavole erano state poi vendute con contratto del 1990 e che, dal momento dell’acquisto, esso Traini aveva avuto il possesso delle tavole senza alcuna contestazione fino a che, nel 2010, il convenuto le aveva rivendicate.

La Corte di Appello ha respinto l’appello relativamente alla domanda principale sui seguenti rilievi: il contratto del 1987 aveva per oggetto la testata, come “segno distintivo … senza alcuna indicazione di beni materiali”; le tavole erano menzionate solo in altre due scritture del 1993 che tuttavia erano state sottoscritte dall’Eleuteri Serpieri con soggetto diverso dal Traini: non vi era un “idoneo atto di cessione in tal senso [dovendosi richiamare] Cassazione sentenza n.18633 del 2017: “L'art. 110 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto d’appalto concluso con l'autore, poiché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente”.

La Corte di Appello ha respinto l’appello in relazione alle domande subordinate facendo riferimento all’art. 1158 c.c., alla mancanza di titolo astrattamente idoneo e di “elementi temporali” e alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 14105 del 2023 (secondo cui “L'immobile di proprietà di un Comune che, sebbene non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, della l. n.1089 del 1939, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che non può essere sottratto alla propria destinazione, né può essere oggetto di usucapione, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, atteso che quest'ultimo ha una mera efficacia dichiarativa, volta ad attestare in capo all'immobile una prerogativa già esistente”);

2. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza ex art 132, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente con riferimento al rigetto della domanda principale proposta dal Sig. Traini”;

2. con il secondo motivo di ricorso di lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e art. 110 della Legge n. 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore”.

3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta “falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.” in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, e “nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente con riferimento al rigetto della domanda subordinata di accertamento dell’usucapione ex art. 1153 c.c.” in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;

4. con il quarto motivo di ricorso si lamenta “nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di usucapione delle tavole ai sensi dell’art. 1161 c.c.” in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”. Il primo motivo è fondato. Come è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza (Cass. SSUU n. 2767/2023; n. 22232/2016; Cass. Sez. U, n. 16599/2016; Cass. n.13977/2019), il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Nel caso in esame, la Corte di Appello era stata chiamata ad accertare se il Traini avesse acquistato le venti tavole in questione a titolo derivativo in forza di contratto risalente al 1990, stipulato dallo stesso Traini con Alvaro Zerboni; ha respinto la domanda con un riferimento al diverso contratto di cessione avente ad oggetto la testata “L’Eternauta”, risalente al 1987, e con un richiamo, del tutto privo di attinenza alla fattispecie, alla pronuncia di questa Corte di Cassazione n.18633 del 2017, relativa all’ambito applicativo dell'art. 110 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, in base al quale la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto.

La motivazione della sentenza impugnata, come è evidente, è solo apparente, perché non consente assolutamente di percepire il fondamento della decisione e pertanto la sentenza va cassata con logico assorbimento dei restanti motivi. Il giudice di rinvio (Corte d’ Appello di Roma, in diversa composizione) deciderà anche sulle spese di questo giudizio. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di App