Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14580/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14580/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14580/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4099/2023 R.G. proposto da BDO ITALIA S.P.A., elettivamentedomiciliata in ROMA PIAZZA GIU- SEPPE MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato PENNISI FABIO (PNNFBA73E04H501V) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati GROSSO MARCO (GRSMRC73H10L219N), LONGO MAS- SIMO (LNGMSM66M13L219X); -ricorrente- contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA, elettivamente domiciliata in Roma G.B. Martini 3, presso lo studio dell’avvocato RANDISI GIANFRANCO (RNDGFR65L23F158W) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE GAETANO POL- VEROSI MARIA GIOCONDA (DGTMGC65A63H501G), ERMETES MA- RIA LETIZIA (RMTMLT63S54F839F); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2361/2022 depositata il 05/07/2022.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 14 d.lgs. n. 39/2010; Ordinanza — n. 14580/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte argomenta che i fatti contestati (violazioni dei principi ISA e dell'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010) siano stati adeguata- mente accertati. Inoltre, ritiene che la proporzionalità delle sanzioni amministrative sia stata rispettata. Ricorrono in cassazione i destinatari delle sanzioni amministrative con tre motivi. Resiste la Consob con controricorso. Parte ricorrente in data 21 novembre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia omessa o contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia in relazione alla man- cata adeguata verifica del sistema di controllo interno delle società i cui bilanci erano oggetto di revisione.

Parole chiave

Generato dall'IA
irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie rimborso di prestazioni assicurative rettifiche finanziarie riduzione della prestazione d'assicurazione riesame da parte dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 14 d.lgs. n. 39/2010
240 e dell’art. 14 d.lgs. n. 39/2010 per avere la Corte di appello attribuito compiti e finalità al revisore non conformi alla normativa di settore, configurando inoltre omissioni e contraddizioni nella motivazione su punti decisivi.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4099/2023 R.G. proposto da BDO ITALIA S.P.A., elettivamentedomiciliata in ROMA PIAZZA GIU- SEPPE MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato PENNISI FABIO (PNNFBA73E04H501V) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati GROSSO MARCO (GRSMRC73H10L219N), LONGO MAS- SIMO (LNGMSM66M13L219X); -ricorrente- contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA, elettivamente domiciliata in Roma G.B. Martini 3, presso lo studio dell’avvocato RANDISI GIANFRANCO (RNDGFR65L23F158W) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE GAETANO POL- VEROSI MARIA GIOCONDA (DGTMGC65A63H501G), ERMETES MA- RIA LETIZIA (RMTMLT63S54F839F); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2361/2022 depositata il 05/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera della Con- sob (n. 21690 del 20/01/2021), che aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 220.000 a BDO Italia S.p.A. e € 50.000 a Emmanuele Berselli, per presunte violazioni nei lavori di revisione dei bilanci di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. al 31/12/2017. Le infrazioni erano relative ai principi di revi- sione ISA e all'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010.

Tali fatti si collocano in un contesto più ampio di operazioni finanziarie e contratti stipulati nel 2016 e 2017 tra Net Life e altre società, che coinvolgevano la gestione di titoli e l’emissione di prestiti obbligazionari. In sede di opposizione dinanzi alla Corte di appello è chiesto l’annullamento to- tale o parziale della delibera Consob e dei provvedimenti sanziona- tori, contestando l’idoneità delle accuse e la proporzionalità delle sanzioni. In subordine, è domandata una riduzione delle sanzioni. Nella resistenza della Consob, la Corte di appello di Milano rigetta l'opposizione.

La Corte argomenta che i fatti contestati (violazioni dei principi ISA e dell'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010) siano stati adeguata- mente accertati. Inoltre, ritiene che la proporzionalità delle sanzioni amministrative sia stata rispettata. Ricorrono in cassazione i destinatari delle sanzioni amministrative con tre motivi. Resiste la Consob con controricorso. Parte ricorrente in data 21 novembre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia omessa o contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia in relazione alla man- cata adeguata verifica del sistema di controllo interno delle società i cui bilanci erano oggetto di revisione.

Si contesta l’applicazione del principio di revisione ISA Italia n. 315, con riferimento ai §§ 12, 13, 25 e 26, sostenendo che la Corte di appello ha errato nella valuta- zione delle violazioni dei principi di revisione e dell’art. 11 co. 1 d.lgs. n. 39/2010. Il secondo motivo denuncia, nella prima parte, violazione del prin- cipio di revisione ISA Italia n. 240 e dell’art. 14 d.lgs. n. 39/2010 per avere la Corte di appello attribuito compiti e finalità al revisore non conformi alla normativa di settore, configurando inoltre omissioni e contraddizioni nella motivazione su punti decisivi.

Nella seconda parte, si denuncia violazione del principio di revisione ISA Italia n. 330 e n. 500, con riferimento alle evidenze documentali riguardanti i contratti di prime brokerage e approfondimenti collegati, conte- stando la motivazione fornita dalla Corte. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 26 co. 1 lett.

a) d.lgs. n. 39/2010 e degli artt. 3 co. 1 e 18 co. 2 l. n. 689/1981, lamentando che la Corte abbia ritenuto sufficientemente giustificata dalla Consob l’irrogazione delle sanzioni a BDO e al dott. Berselli, senza un’ade- guata motivazione autonoma. 2. – Il 21/11/24 i ricorrenti hanno atto di rinuncia al ricorso. Il 26/11/24 la controricorrente neha pre so atto, insiste ndo per la con- danna alle spese. 3. - Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), con l’adozione del provvedimento sulle spese, stante la mancata adesione alla rinuncia ad opera della controparte.

Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposi- zione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.300, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e