Ordinanza — n. 14580/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4099/2023 R.G. proposto da BDO ITALIA S.P.A., elettivamentedomiciliata in ROMA PIAZZA GIU- SEPPE MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato PENNISI FABIO (PNNFBA73E04H501V) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati GROSSO MARCO (GRSMRC73H10L219N), LONGO MAS- SIMO (LNGMSM66M13L219X); -ricorrente- contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA, elettivamente domiciliata in Roma G.B. Martini 3, presso lo studio dell’avvocato RANDISI GIANFRANCO (RNDGFR65L23F158W) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE GAETANO POL- VEROSI MARIA GIOCONDA (DGTMGC65A63H501G), ERMETES MA- RIA LETIZIA (RMTMLT63S54F839F); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2361/2022 depositata il 05/07/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 14 d.lgs. n. 39/2010; Ordinanza — n. 14580/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte argomenta che i fatti contestati (violazioni dei principi ISA e dell'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010) siano stati adeguata- mente accertati. Inoltre, ritiene che la proporzionalità delle sanzioni amministrative sia stata rispettata. Ricorrono in cassazione i destinatari delle sanzioni amministrative con tre motivi. Resiste la Consob con controricorso. Parte ricorrente in data 21 novembre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia omessa o contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia in relazione alla man- cata adeguata verifica del sistema di controllo interno delle società i cui bilanci erano oggetto di revisione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4099/2023 R.G. proposto da BDO ITALIA S.P.A., elettivamentedomiciliata in ROMA PIAZZA GIU- SEPPE MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato PENNISI FABIO (PNNFBA73E04H501V) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati GROSSO MARCO (GRSMRC73H10L219N), LONGO MAS- SIMO (LNGMSM66M13L219X); -ricorrente- contro CONSOB -COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA, elettivamente domiciliata in Roma G.B. Martini 3, presso lo studio dell’avvocato RANDISI GIANFRANCO (RNDGFR65L23F158W) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE GAETANO POL- VEROSI MARIA GIOCONDA (DGTMGC65A63H501G), ERMETES MA- RIA LETIZIA (RMTMLT63S54F839F); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2361/2022 depositata il 05/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera della Con- sob (n. 21690 del 20/01/2021), che aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 220.000 a BDO Italia S.p.A. e € 50.000 a Emmanuele Berselli, per presunte violazioni nei lavori di revisione dei bilanci di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. al 31/12/2017. Le infrazioni erano relative ai principi di revi- sione ISA e all'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010.
Tali fatti si collocano in un contesto più ampio di operazioni finanziarie e contratti stipulati nel 2016 e 2017 tra Net Life e altre società, che coinvolgevano la gestione di titoli e l’emissione di prestiti obbligazionari. In sede di opposizione dinanzi alla Corte di appello è chiesto l’annullamento to- tale o parziale della delibera Consob e dei provvedimenti sanziona- tori, contestando l’idoneità delle accuse e la proporzionalità delle sanzioni. In subordine, è domandata una riduzione delle sanzioni. Nella resistenza della Consob, la Corte di appello di Milano rigetta l'opposizione.
La Corte argomenta che i fatti contestati (violazioni dei principi ISA e dell'art. 9 del d.lgs. n. 39/2010) siano stati adeguata- mente accertati. Inoltre, ritiene che la proporzionalità delle sanzioni amministrative sia stata rispettata. Ricorrono in cassazione i destinatari delle sanzioni amministrative con tre motivi. Resiste la Consob con controricorso. Parte ricorrente in data 21 novembre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia omessa o contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia in relazione alla man- cata adeguata verifica del sistema di controllo interno delle società i cui bilanci erano oggetto di revisione.
Si contesta l’applicazione del principio di revisione ISA Italia n. 315, con riferimento ai §§ 12, 13, 25 e 26, sostenendo che la Corte di appello ha errato nella valuta- zione delle violazioni dei principi di revisione e dell’art. 11 co. 1 d.lgs. n. 39/2010. Il secondo motivo denuncia, nella prima parte, violazione del prin- cipio di revisione ISA Italia n. 240 e dell’art. 14 d.lgs. n. 39/2010 per avere la Corte di appello attribuito compiti e finalità al revisore non conformi alla normativa di settore, configurando inoltre omissioni e contraddizioni nella motivazione su punti decisivi.
Nella seconda parte, si denuncia violazione del principio di revisione ISA Italia n. 330 e n. 500, con riferimento alle evidenze documentali riguardanti i contratti di prime brokerage e approfondimenti collegati, conte- stando la motivazione fornita dalla Corte. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 26 co. 1 lett.
a) d.lgs. n. 39/2010 e degli artt. 3 co. 1 e 18 co. 2 l. n. 689/1981, lamentando che la Corte abbia ritenuto sufficientemente giustificata dalla Consob l’irrogazione delle sanzioni a BDO e al dott. Berselli, senza un’ade- guata motivazione autonoma. 2. – Il 21/11/24 i ricorrenti hanno atto di rinuncia al ricorso. Il 26/11/24 la controricorrente neha pre so atto, insiste ndo per la con- danna alle spese. 3. - Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), con l’adozione del provvedimento sulle spese, stante la mancata adesione alla rinuncia ad opera della controparte.
Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposi- zione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.300, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e