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Ordinanza — n. 14539/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of special power of attorney specifically authorizing the appeal against the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14539/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney attached to the electronic notification was issued solely to challenge a different labor court judgment. The applicants argued for the validity of the document based on its inclusion in the PEC envelope, but the Court held that the specific wording explicitly excluded the current civil appeal. Consequently, the Court ruled that the principle of speciality in powers of attorney cannot be circumvented by mere electronic inclusion when the text clearly limits the mandate to another case.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 125 c.p.c.: A special power of attorney for a cassation appeal must be specifically granted for that particular judgment; its inclusion in a PEC envelope does not cure a lack of specific authorization if the text explicitly excludes the intended appeal.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal principle of speciality electronic notification inadmissible appeal procedural requirement PEC envelope acquisto di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
L'art. 365 c.p.c., del resto, impone per la proposizione del ricorso in cassazione la procura speciale, ossia riferita ad una causa determinata, e l'art.
Art. 125 c.p.c.
365 c.p.c., del resto, impone per la proposizione del ricorso in cassazione la procura speciale, ossia riferita ad una causa determinata, e l'art. 125 c.p.c.
D.P.R. n. 115/2002
13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
art. 934 cod. civ
3873), la Corte territoriale dichiarava la carenza di prova in ordine al titolo di proprietà del terreno, asseritamente in comproprietà, su cui sorgeva l’immobile oggetto della domanda ex art. 934 cod. civ..
artt. 116 c.p
e 4) c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.
art. 112 c.p
c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
art. 365 c.p
2126/2019 dell'11/23.12.2019 in difetto della procura speciale, prescritta dall'art. 365 c.p.c.
art. 125 c.p
365 c.p.c., del resto, impone per la proposizione del ricorso in cassazione la procura speciale, ossia riferita ad una causa determinata, e l'art. 125 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 9.12.2022 n. 36057
Cass. 21.3.2005 n. 6070
Cass. 21.3.2005 n. 6070; Cass.
Cass. 16.12.2004 n. 23381
6070; Cass. 16.12.2004 n. 23381; Cass.
Cass. sez. un. 27.10.1995 n. 11178
23381; Cass. sez. un. 27.10.1995 n. 11178).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9831/2021 R.G. proposto da DI LORITO MARIA, DI LORITO GABRIELE e DI LORITO MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MELOZZO DA FORLI', 9, presso lo studio dell’avvocato MARIA CLEMENTINA RUGGIERI , asseritamente rappresentati e difesi dall'avvocato ERNESTO PAGLIARICCI, -ricorrenti- contro FEDELE PASQUALEe DI LORITO LILIANA , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILAn.2126/2019depositata il 23.12.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO.

FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 18.12.2008, i coniugi Di Lorito Liliana e Fedele Pasquale convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Pescara, sezione distaccata di Penne, Di Lorito Gabriele, Di Lorito Maria e Di Lorito Maurizio, germani della prima, domandando, per quanto qui di interesse, sulla base dell'asserito possesso esclusivo uti domini esercitato per oltre venti anni, l’accertamento della maturata usucapione di alcuni immobili (un terreno con sovrastante villa da loro realizzata nel 1976, riportato a foglio 9 particelle 244, 245, 307 e 243, ed un altro terreno utilizzato come orto a foglio 9, particelle 305, 306 e 311 del Comune di Cepagatti), siti nella frazione di Villanova di Cepagatti.

A sostegno della domanda, gli attori esponevano che i prefati beni erano originariamente di proprietà del padre, Di Lorito Ottorino, e che, a seguito del decesso di quest’ultimo, avvenuto nel 1973, parte dei fondi era stata goduta, per l'usufrutto di 1/3 spettante, in base alla normativa successoria all'epoca vigente, dalla moglie superstite del predetto, Troiano Dora, a sua volta deceduta nel 2001, mentre della proprietà e della restante quota dell’usufrutto dei terreni in questione erano intestatari per successione i quattro germani Di Lorito.

Costituendosi in giudizio, i convenuti resistevano alle avverse pretese e domandavano, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’acquisto della proprietà della villa per accessione rispetto alla proprietà dei terreni sottostanti, la rimessione nel possesso dei beni comuni, oltre al risarcimento dei danni per il loro mancato godimento, evidenziando che i terreni sui quali la villa era stata edificata, prima di essere interessati dalle vicende successorie, erano stati acquistati da entrambi i loro genitori, Di Lorito Ottorino e Troiano Dora, con l'atto pubblico del 12.11.1939.

Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1749/2014, accoglieva la domanda attorea limitatamente ai terreni sui quali era ubicata la villa con giardino (particelle 244, 245, 307 e 243), con esclusione, per la particella 243, delle aree sulle quali sorgevano le piccole case, o “casette” per il ricovero della legna, conserva dei pomodori ed altro, e con esclusione dell'usucapione per i terreni adibiti ad orto, respingeva la riconvenzionale di accertamento dell'accessione, e dichiarava compensate le spese di lite. La predetta pronuncia veniva impugnata da Di Lorito Gabriele, Di Lorito Maria e Di Lorito Maurizio e Di Lorito Liliana e Fedele Pasquale resistevano al gravame.

Con la sentenza n. 2126/2019 dell'11/23.12.2019, la Corte d'Appello dell'Aquila, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, rigettava integralmente la domanda di usucapione, ma confermava il rigetto della riconvenzionale di accertamento dell'accessione, compensando le spese processuali del doppio grado. Pur riconoscendo l’operatività dell’istituto dell’accessione anche nelle ipotesi di edificazione su area comune (Cass. sez. un.16.2.2018 n. 3873), la Corte territoriale dichiarava la carenza di prova in ordine al titolo di proprietà del terreno, asseritamente in comproprietà, su cui sorgeva l’immobile oggetto della domanda ex art. 934 cod. civ..

Secondo il Giudice a quo, gli appellanti, al pari di coloro che agiscono in rivendica, avrebbero dovuto assolvere l’onere della probatio diabolica , mediante la produzione della documentazione traslativa del bene fino a risalire ad un acquisto proprio, o dei loro danti causa a titolo originario, o comunque per usucapione, mentre tale onere non era stato assolto. Veniva poi ritenuta parimenti carente la prova del lamentato danno per mancato godimento dei beni comuni sottratti agli appellanti, che non poteva considerarsi in re ipsa e che, pertanto, doveva essere opportunamente allegato.

Avverso tale sentenza Di Lorito Gabriele, Di Lorito Maria e Di Lorito Maurizio hanno proposto ricorso a questa Corte, affidandosi ad otto motivi, ed i coniugi Di Lorito Liliana e Fedele Pasquale sono rimasti intimati. Nell’imminenza dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.

4) c.p.c., i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la loro domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà della villetta per accessione, sulla scorta della carenza di prova in ordine alla comproprietà, tra i germani Di Lorito, dei terreni sui quali la stessa sorgeva, omettendo di considerare che tale circostanza era pacifica, in quanto espressamente ammessa dai coniugi Di Lorito- Fedele, e non richiedeva quindi di essere provata.

2) Attraverso la seconda censura, articolata in relazione all’art. 360, comma 1°, nn.

3) e 4) c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2699-2700 cod. civ.. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che gli appellanti non avessero assolto l’onere probatorio di produzione della documentazione traslativa dei beni in contestazione, dichiarando non coincidenti i prefati beni con quelli menzionati nell’atto pubblico del 12.11.1939, prodotto dagli appellanti, con cui i coniugi Di Lorito-Troiano avevano acquistato i terreni sui quali era stata successivamente edificata la villa, ed omettendo di nominare un CTU ai fini di un raffronto con le mappe catastali.

3) Con la terza doglianza, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.

4) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso la richiesta degli appellanti di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, il cui espletamento sarebbe stato necessario ai fini della descrizione dell’attuale stato dei luoghi e della verifica della comproprietà vantata sugli immobili in contestazione dalla Troiano e dai germani Di Lorito.

4) Col quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, nn.

3) e 4) c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2721 ss. Cod. civ.. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente omesso di considerare, ai fini dell’accoglimento della domanda di accessione, la testimonianza resa da Di Lorito Maria Luisa, che aveva confermato la titolarità del diritto di proprietà sulle particelle per cui è causa in capo a Di Lorito Ottorino e Troiano Dora, alla cui morte erano subentrati i figli Di Lorito Gabriele, Maria, Maurizio e Liliana, succeduti ab intestato ai genitori per quote uguali.

5) Attraverso la quinta doglianza, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.

3) c.p.c., i ricorrenti censurano la pronuncia di seconde cure per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 934, 1140, comma 2°, 1142, 1158 e 2697 cod. civ.. Nel rigettare la domanda di accessione, la Corte territoriale avrebbe, infatti, omesso di rilevare che i germani Di Lorito erano comproprietari, in parti uguali, degli immobili oggetto di contesa, per averne acquistata la proprietà iure hereditatise per avere esercitato su di essi un possesso continuato, ancorché indiretto, in quanto realizzato per mezzo della madre Troiano Dora, di durata ultraventennale.

6) Col sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.

5) c.p.c., si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare la circostanza decisiva della comproprietà tra i germani Di Lorito – in quanto succeduti ab intestato al diritto di proprietà dei genitori – del fondo su cui è stata edificata la villa oggetto di accessione, evidenziata tanto dai coniugi Di Lorito-Fedele nell’atto di citazione e nella comparsa di costituzione in appello, quanto dai odierni ricorrenti sin dalla comparsa di costituzione in primo grado.

7) Col settimo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, nn.

3) e 4) c.p.c., i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 e 2721 ss. cod. civ.. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente rigettato la domanda risarcitoria sull’assunto della carenza di prova in ordine ai danni patiti dagli appellanti, disattendendo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la compromissione, da parte di un comproprietario, del diritto al pari utilizzo della cosa comune, da parte degli altri comproprietari, integra un illecito che può dar luogo al risarcimento dei danni.

8) Con l’ottava censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.

4) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. La Corte territoriale sarebbe altresì incorsa nel vizio di omessa pronuncia, per non aver esaminato e deciso in ordine alla domanda riconvenzionale di ripristino del possesso degli odierni ricorrenti sui beni in comproprietà. Ritiene la Corte in via preliminareed assorbente, che debba essere rilevata d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, notificato nell'ultimo giorno utile, contro la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n.2126/2019 dell'11/23.12.2019, per difetto di procura speciale dell'avvocato Ernesto Pagliaricci a rappresentare nel giudizio di cassazione Di Lorito Gabriele, Maria e Maurizio.

Ed invero, in sede di costituzione, l'avv. Ernesto Pagliaricci ha depositato la procura analogica rilasciatagli il 29.3.2021 da Di Lorito Gabriele, Maria e Maurizio e da lui autenticata, allegata, con l'attestazione di conformità della copia telematica all'originale cartaceo, al ricorso notificato a mezzo pec il 29.3.2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Dario Zanno, legale domiciliatario di Di Lorito Liliana e Fedele Pasquale nel giudizio di secondo grado n. 1209/2016 RG definito dalla succitata sentenza, ma in tale procura speciale Di Lorito Gabriele, Maria e Maurizio hanno nominato come proprio avvocato e rappresentante in giudizio l'avv.

Ernesto Pagliaricci del foro di Chieti, patrocinante presso la Cassazione e le Magistrature Superiori, per essere rappresentati e difesi nel procedimento di legittimità da promuovere dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione al fine di "ricorrere avverso la sentenza n. 555/2019 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila –Sezione lavoro in data 19.9.2019 a definizione del procedimento n. 34/2019 RG pubblicata nella medesima data del 19.9.2019 e non notificata". Orbene, tale ultima sentenza ed il procedimento da essa definito, per i quali é stato conferito al legale dai ricorrenti il potere d'impugnazione, sono inequivocamente diversi dalla sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n.2126/2019 dell'11/23.12.2019, che ha definito il procedimento civile n.1209/2016 RG, per cui si deve ritenere che l'avv.

Ernesto Pagliaricci abbia proposto ricorso davanti a questa Corte contro la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 2126/2019 dell'11/23.12.2019 in difetto della procura speciale, prescritta dall'art. 365 c.p.c. per la proposizione del ricorso in cassazione, senza che possa essere attribuita efficacia sanante alla circostanza che la copia della procura attestata conforme all'originale analogico inserita nella busta elettronica della notifica a mezzo pec del ricorso debba essere considerata come una procura in calce (vedi Cass. sez. un. 9.12.2022 n.36057).

Anche dopo che le sezioni unite di questa Corte hanno equiparato alla procura speciale analogica in calce, o a margine degli atti processuali, o su foglio separato materialmente connesso ad essi, la procura nativa digitale, o attestata conforme all'originale analogico, che siano incluse nella busta elettronica notificata a mezzo pec col ricorso alla controparte, la presunzione di inerenza della procura al giudizio cui l'atto a margine, o in calce al quale si trova la procura, si riferisce, utilizzabile quando nel conferimento della procura non vi siano riferimenti specifici alla sentenza impugnata, non può valere quando invece, come nel caso di specie, le espressioni utilizzate nel conferimento della procura conducano univocamente ad escludere l'intenzione delle parti di rilasciare la procura per proporre ricorso contro la sentenza alla quale esso si riferisce (vedi in tal senso Cass. sez. un. 9.12.2022 n. 36057;

Cass. 21.3.2005 n. 6070; Cass. 16.12.2004 n. 23381; Cass. sez. un. 27.10.1995 n. 11178). L'art. 365 c.p.c., del resto, impone per la proposizione del ricorso in cassazione la procura speciale, ossia riferita ad una causa determinata, e l'art. 125 c.p.c. esige che il suo rilascio avvenga prima della notifica del ricorso, per assicurare che il mandato sia conferito dalla parte proprio per la proposizione del ricorso in cassazione contro una determinata sentenza, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto colmabili eventuali lacune nell'individuazione del provvedimento impugnato attraverso il riferimento al collocamento topografico della procura, ed all'assimilazione della procura allegata al ricorso notificato a mezzo pec, alla procura in calce, in presenza di fattispecie concrete in cui il tenore letterale della procura lasciasse dei dubbi interpretativi, ma nel caso in esame la procura speciale é stata conferita solo per impugnare in cassazione una sentenza diversa, pronunciata all'esito di un giudizio del lavoro differente rispetto alla causa civile definita dalla sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 2126/2019 dell'11/23.12.2019, ed attribuire efficacia sanante alla mera allegazione al ricorso notificato, significherebbe legittimare gli avvocati a proporre ricorso in cassazione contro qualsiasi sentenza col mero inserimento della procura loro conferita per l'impugnazione di un'altra sentenza, tramite il mero inserimento nella busta elettronica della notifica a mezzo pec, con totale stravolgimento del principio della specialità della procura dettato dall'art. 365 c.p.c.

Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, in quanto Di Lorito Liliana e Fedele Pasquale sono rimasti intimati. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto che s