Ordinanza Interlocutoria — n. 14435/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARILEVATO CHE: - taluni proprietari dei singoli appartamenti facenti parte del condominio di cui allo stabile sito in Milano, viale Teodorico n. 22, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società costruttrice Teko s.r.l. e l'avente causa di quest'ultima, Cristina Rossa s.p.a.,nonché gli altri condòmini del medesimo stabile, al fine di far accertare che una unità immobiliare, attualmente utilizzata come alloggio del portiere, sia di proprietà condominiale ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. o che in subordine, detta unità immobiliare sia oggetto di servitù o di vincolo di destinazione come alloggio del portiere; - i l Tribunale di Milano , con sentenza n. 9663/2013 , a ccoglieva la domanda degli attori, riconoscendo prevalenza al testo negoziale che non contiene l'esclusione dell'alloggio del portiere dal novero degli enti comuni; -Cristina Rossa s.p.a. e Teko s.r.l. proponevano appello innanzi alla Corte d'Appello di Milano avverso la suddetta sentenza; -la maggior parte dei condòmini difesi dall’avv ocato De Bosio si costituiva in giudizio, mentre taluni rimanevano contumaci; -all'udienza del 20.06.2017 il processo veniva interrotto a causa della dichiarazione di avvenuto decesso di una condòmina; -a séguito di ricorso in riassunzione ex art. 303 cod. proc. civ. , depositato il 07.07.2017, con decreto del Presidente di Sezione depositato il 10.07.2017 veniva fissata nuova udienza al 28.11.2017 per la trattazione del processo, con contestuale ordine alle ricorrenti di provvedere alla notifica degli atti entro i termini di cui all'art. 163- bis cod. proc. civ. vigente ratione temporis(90 giorni liberi); - nel corso di detta udienza, le appellanti chiedevano di essere rimesse in termini per notificare il ricorsoe il decreto ex art. 303 cod. proc. civ. nei confronti dei soggetti difesi dall’avvocato De Bosio, oltre che dei contumaci, in quanto detta formalità era stata omessa nei loro confronti; - r igettata l'istanza di rimessione in termini richiesta dalle procedenti, la Corte territoriale fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.01.2018, data in cui la causa veniva trattenuta in decisione; - c on sentenza n. 3616/2018 la Corte d’Appello dichiarava l’estinzione del processo d’appello ai sensi dell’art. 307, comma 3, cod. proc. civ., evidenziando che: parte appellante non aveva provveduto alla notifica entro il termine di cui all'art. 163-biscod. proc. civ. assegnato in favore degli appellati: termine che può essere prorogato solo se la relativa istanza da parte dell'onerato sia stata depositata prima dell'inutile decorso del termine assegnato e, nel contempo, il provvedimento richiesto (riassunzione del procedimento) non venga a scadere oltre il termine di cui all'art. 305 cod. proc. civ.; risulta del tutto inescusabile l'omessa notifica ai contumaci del ricorso e del decreto di fissazione di udienza per la prosecuzione del processo riassunto, con la conseguenza che già solo per questo l'istanza di rimessione in termini proposta dalla difesa delle precedenti va de plano respinta; - contro la sentenza d’appello hanno propo sto ricorso per cassazione Teko s.r.l. e Cristina Rossa s.p.a. , affidandolo a sei motivi, al quale si sono opposti i soggetti in epigrafe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1117 cod. civ, art. 303 cod. proc. civ, art. 163- bis cod. proc. civ, art. 305 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 14435/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 22, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società costruttrice Teko s.r.l. e l'avente causa di quest'ultima, Cristina Rossa s.p.a.,nonché gli altri condòmini del medesimo stabile, al fine di far accertare che una unità immobiliare, attualmente utilizzata come alloggio del portiere, sia di proprietà condominiale ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. o che in subordine, detta unità immobiliare sia oggetto di servitù o di vincolo di destinazione come alloggio del portiere; - i l Tribunale di Milano , con sentenza n. 9663/2013 , a ccoglieva la domanda degli attori, riconoscendo prevalenza al testo negoziale che non contiene l'esclusione dell'alloggio del portiere dal novero degli enti comuni; -Cristina Rossa s.p.a. e Teko s.r.l. proponevano appello innanzi alla Corte d'Appello di Milano avverso la suddetta sentenza; -la maggior parte dei condòmini difesi dall’avv ocato De Bosio si costituiva in giudizio, mentre taluni rimanevano contumaci; -all'udienza del 20.06.2017 il processo veniva interrotto a causa della dichiarazione di avvenuto decesso di una condòmina; -a séguito di ricorso in riassunzione ex art. 303 cod. proc. civ. , depositato il 07.07.2017, con decreto del Presidente di Sezione depositato il 10.07.2017 veniva fissata nuova udienza al 28.11.2017 per la trattazione del processo, con contestuale ordine alle ricorrenti di provvedere alla notifica degli atti entro i termini di cui all'art. 163- bis cod. proc. civ. vigente ratione temporis(90 giorni liberi); - nel corso di detta udienza, le appellanti chiedevano di essere rimesse in termini per notificare il ricorsoe il decreto ex art. 303 cod. proc. civ. nei confronti dei soggetti difesi dall’avvocato De Bosio, oltre che dei contumaci, in quanto detta formalità era stata omessa nei loro confronti; - r igettata l'istanza di rimessione in termini richiesta dalle procedenti, la Corte territoriale fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.01.2018, data in cui la causa veniva trattenuta in decisione; - c on sentenza n. 3616/2018 la Corte d’Appello dichiarava l’estinzione del processo d’appello ai sensi dell’art. 307, comma 3, cod. proc. civ., evidenziando che: parte appellante non aveva provveduto alla notifica entro il termine di cui all'art. 163-biscod. proc. civ. assegnato in favore degli appellati: termine che può essere prorogato solo se la relativa istanza da parte dell'onerato sia stata depositata prima dell'inutile decorso del termine assegnato e, nel contempo, il provvedimento richiesto (riassunzione del procedimento) non venga a scadere oltre il termine di cui all'art. 305 cod. proc. civ.; risulta del tutto inescusabile l'omessa notifica ai contumaci del ricorso e del decreto di fissazione di udienza per la prosecuzione del processo riassunto, con la conseguenza che già solo per questo l'istanza di rimessione in termini proposta dalla difesa delle precedenti va de plano respinta; - contro la sentenza d’appello hanno propo sto ricorso per cassazione Teko s.r.l. e Cristina Rossa s.p.a. , affidandolo a sei motivi, al quale si sono opposti i soggetti in epigrafe.
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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7292/2019 R.G. proposto da: CRISTINA ROSSA S.R.L., TEKO S.R.L. , rappresentate e difese dell’avvocato ROMANELLI GUIDO (RMNGDU35C22H501N), unitamente agli avvocati FESTI FIORENZO (FSTFNZ61E05F205A), FELISARI MAURO (FLSMRA62S21F205G); -ricorrenti – contro CORRIAS ALESSANDRA, BRANCHER CANDIDO, ROSSINO GAETANO, MONTAGNA MATTEO, ACAMPORA BRINA GIANNA, FELICI GIANNI, PENZO ROBERTO GIANLUIGI, CERIANI LIDIA, BONEZZI OMBRETTA, MONTAGNA ALESSANDRO, RACCA VINCENZO, BRINA ANTONIO, SCABINI RENZO, MANTOVANI NELLY, SARNO LAURA, FANTAPPIE' CECILIA, BELTRAMI GIULIA, ZANINELLI GIOVANNA, GABRIELLI VALERIA, ALFONSI ROBERTO, CIRUZZI VINCENZO e PRANDINI LAURA MIRIAM, tutti rappresentati e difesid a ll’avvocato VACCARELLA ROMANO (VCCRMN42M02H501P), unitamente all'avvocato DE BOSIO STEFANO (DBSSFN63A21L219T); -controricorrenti – nonchè contro GOMARASCA LUCIANO, BRANDINI LAURA, SINAGRA MASSIMILIANO, VIGANO' GIOVANNA, CATINARI CLAUDIO, NULLI CARLA, FOGLIA MARISA, VENTURA DANIELA, BERTONI MARIA LUISA, MORANDI ANNA MARIA, CERIONI STEFANIA, PARMIGGIANI ENRICO, PAGANI FRANCESCO, BAUDO MARINA, RAGGI ANNA, GOIO EDOARDO, PERINI MARIA TERESA, NAVARRO GIUSEPINA NOEMI, MALASPINA ROSA ALBA GIOVANNA, MORESCHI LUCA, MORESCHI MARCO, CARAOS LIPAT LUZVIMINDA, SBARRA ALBERTO, DELL'AERA NATALE, DONDONI MARIA LUIGIA, CLEMENTE CLAUDIO, CELLERINO PIER PAOLO, ANTONELLI ANNAMARIA, BESI LIDIA MADDALENA, DE BOSIO STEFANO, SARFATI DANIEL, SARFATI LIANA, LABADINI GIUSY, MOTTA GIORGIO, SGARZINI GIULIANOe RIGAMONTI PAOLO ; -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 3616/2018,depositata il 26/07/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO.
RILEVATO CHE: - taluni proprietari dei singoli appartamenti facenti parte del condominio di cui allo stabile sito in Milano, viale Teodorico n. 22, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società costruttrice Teko s.r.l. e l'avente causa di quest'ultima, Cristina Rossa s.p.a.,nonché gli altri condòmini del medesimo stabile, al fine di far accertare che una unità immobiliare, attualmente utilizzata come alloggio del portiere, sia di proprietà condominiale ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. o che in subordine, detta unità immobiliare sia oggetto di servitù o di vincolo di destinazione come alloggio del portiere; - i l Tribunale di Milano , con sentenza n. 9663/2013 , a ccoglieva la domanda degli attori, riconoscendo prevalenza al testo negoziale che non contiene l'esclusione dell'alloggio del portiere dal novero degli enti comuni; -Cristina Rossa s.p.a. e Teko s.r.l. proponevano appello innanzi alla Corte d'Appello di Milano avverso la suddetta sentenza; -la maggior parte dei condòmini difesi dall’avv ocato De Bosio si costituiva in giudizio, mentre taluni rimanevano contumaci; -all'udienza del 20.06.2017 il processo veniva interrotto a causa della dichiarazione di avvenuto decesso di una condòmina; -a séguito di ricorso in riassunzione ex art. 303 cod. proc. civ. , depositato il 07.07.2017, con decreto del Presidente di Sezione depositato il 10.07.2017 veniva fissata nuova udienza al 28.11.2017 per la trattazione del processo, con contestuale ordine alle ricorrenti di provvedere alla notifica degli atti entro i termini di cui all'art. 163- bis cod. proc. civ. vigente ratione temporis(90 giorni liberi); - nel corso di detta udienza, le appellanti chiedevano di essere rimesse in termini per notificare il ricorsoe il decreto ex art. 303 cod. proc. civ. nei confronti dei soggetti difesi dall’avvocato De Bosio, oltre che dei contumaci, in quanto detta formalità era stata omessa nei loro confronti; - r igettata l'istanza di rimessione in termini richiesta dalle procedenti, la Corte territoriale fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.01.2018, data in cui la causa veniva trattenuta in decisione; - c on sentenza n. 3616/2018 la Corte d’Appello dichiarava l’estinzione del processo d’appello ai sensi dell’art. 307, comma 3, cod. proc. civ., evidenziando che: parte appellante non aveva provveduto alla notifica entro il termine di cui all'art. 163-biscod. proc. civ. assegnato in favore degli appellati: termine che può essere prorogato solo se la relativa istanza da parte dell'onerato sia stata depositata prima dell'inutile decorso del termine assegnato e, nel contempo, il provvedimento richiesto (riassunzione del procedimento) non venga a scadere oltre il termine di cui all'art. 305 cod. proc. civ.; risulta del tutto inescusabile l'omessa notifica ai contumaci del ricorso e del decreto di fissazione di udienza per la prosecuzione del processo riassunto, con la conseguenza che già solo per questo l'istanza di rimessione in termini proposta dalla difesa delle precedenti va de plano respinta; - contro la sentenza d’appello hanno propo sto ricorso per cassazione Teko s.r.l. e Cristina Rossa s.p.a. , affidandolo a sei motivi, al quale si sono opposti i soggetti in epigrafe.
CONSIDERATO CHE: -per la trattazione del ricorso veniva fissata l’udienza in camera di consiglio del 04.03.2025; - nelle more , le parti hanno avviato trattative per il bonario componimento della controversia; - con istanza congiunta del 06.02.2025 gli avvocati delle ricorrentie dei controricorrenti hanno chiesto rinvio a nuovo ruolo dell’udienza di discussione del giudizio R.G.N. 7292/2019. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rinvia la