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Ordinanza Interlocutoria — n. 14434/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case to determine if heirs' residence in family home constitutes relevant possession under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14434/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to resolve a significant legal question regarding possession. The lower courts held that heirs living in the family home did not acquire relevant possession under Article 485 of the Civil Code, thereby preserving their right to accept the inheritance despite missing the acceptance deadline. The Supreme Court disagreed, ruling that the heirs' continued residence in the family home, where the surviving spouse holds exclusive rights, likely constitutes relevant possession, which would extinguish their right to accept the inheritance.

Regesto Legislator

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Art. 481, 485, 540, 549 c.c.; The mere residence of heirs in the family home does not automatically constitute relevant possession under Article 485, but the Court must determine if the specific circumstances of their cohabitation with the surviving spouse create a possession that extinguishes the right to accept the inheritance.

Parole chiave

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relevant possession family home rights inheritance acceptance Civil Code provisions heirs residence succession law remand for hearing banca di credito ipotecario

Disposizioni normative citate

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Art. 481 c.c.
Secondo la corte d’appello, il fatto che i due figli avessero fatto decorrere inutilmente il termine accordato dal creditore ai sensi dell’art. 481 c.c., non aveva alcuna rilevanza.
Art. 485 c.c.
540, comma 2, c.c., non è configurabile, rispetto alla casa, una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., né nei confronti del coniuge, né nei confronti dei figli, rimasti a convivere con il primo nella casa già adibita a residenza della famiglia.
Art. 540, comma 2 c.c.
In presenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore del coniuge superstite, dei diritti sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., non è configurabile, rispetto alla casa, una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art.
Art. 549, comma 2 c.c.
Art. 375 c.p.c.
art. 540 c.c
In presenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore del coniuge superstite, dei diritti sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., non è configurabile, rispetto alla casa, una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art.
art. 481 c.c
Secondo la corte d’appello, il fatto che i due figli avessero fatto decorrere inutilmente il termine accordato dal creditore ai sensi dell’art. 481 c.c., non aveva alcuna rilevanza.
art. 485 c.c
540, comma 2, c.c., non è configurabile, rispetto alla casa, una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., né nei confronti del coniuge, né nei confronti dei figli, rimasti a convivere con il primo nella casa già adibita a residenza della famiglia.
art. 375 c.p
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6844/2023 R.G. proposto da: TIRALODI ANGELA, TIRALOSI CORRADO, rappresentati e difesi dall’avv. Antonino Savarino; -ricorrenti- SOFIA MORTAGAGES S.R.L., in persona della procuratrice speciale Deutsche Bank Mutui S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 157, presso lo studio dell’avv. Enrico de Crescenzo, che la rappresenta d difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 27/2023 depositata il 10/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

Considerato: Il Tribunale di Siracusa, adito dalla Mortagages s.r.l. creditrice di Tiralosi Gesualdo e Solonia Giovanna in forza di mutuo ipotecario, ha accertato che, a seguito del decesso di Solonia Giovanna, gli eredi di lei erano i due figli. La Corte d’appello ha confermato la decisione. Essa ha rilevato essere circostanze incontroversa che i due figli avevano continuato a vivere nella casa familiare in comproprietà dei coniugi. Tale relazione con la cosa, diversamente da quella instaurata dal coniuge superstite, non era riconducibile al secondo comma dell’art. 540 c.c.: tale norma, infatti, riconosce i diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare al coniuge superstite soltanto e non anche ai figli, rimasti a convivere con il genitore superstite dopo la morte dell’altro genitore.

Secondo la corte d’appello, il fatto che i due figli avessero fatto decorrere inutilmente il termine accordato dal creditore ai sensi dell’art. 481 c.c., non aveva alcuna rilevanza. L’actio interrogatoria, infatti, era stata esperita dopo il decorso del termine di tre mesi accordato al chiamato possessore per fare l’inventario. L’inutile decorso del termine accordato dal giudice non poteva quindi far venir meno l’acquisto della qualità ereditaria già verificatosi ai sensi dell’art.485 c.c. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Tiralosi Angela e Tiralosi Corrado sulla base di un solo motivo.

Sofia Il solo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 481, 485 e 549, comma 2, c.c. In presenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore del coniuge superstite, dei diritti sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., non è configurabile, rispetto alla casa, una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., né nei confronti del coniuge, né nei confronti dei figli, rimasti a convivere con il primo nella casa già adibita a residenza della famiglia. In applicazione di tale principio, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere i che i chiamati alla successione della Solonia Giovanna, i quali avevano fatto decorrere inutilmente il termine fatto accordare dal creditore ai sensi dell’art.481 c.c., avevano perduto il diritto di accettare l’eredità.

Ritenuto che la causa presenta questione di diritto di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione: in particolare se la permanenza dei chiamati nella casa familiare, oggetto del diritto riconosciuto al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., d ia luogo a una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c.; che, pertanto, appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della r