Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The parties involved were Marco Polo Engineering and Imnova SRL, who had previously contested a lower court judgment. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without addressing the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and no further judicial intervention is required regarding litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso proposto da: MARCOPOLO ENGINEERING SPA SISTEMI ECOLOGICI IN CONCORDATO, SEMIA GREEN SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ARNO 88, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO UNGARI TRASATTI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO CAPELLO; - ricorrenti - contro CARRARA ELIO, IMNOVA SRL, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE GRIFFO; - controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n.1190/2022 pubblicata in data 7 aprile 2022;
Il Presidente titolare Letti gli atti di rinuncia al ricorso e al controricorso; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
RG 9217-2022 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 9217-2022 Numero registro generale 9217/2022 Numero sezionale 627/2025 Numero di raccolta generale 14332/2025 PER QUESTI MOTIVI Data pubblicazione 29/05/2025 dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a