Cassation appeal dismissed due to withdrawal by appellant without controricorrent's consent, resulting in extinction of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally withdrew the request on May 20, 2025, without the controricorrent's adherence. Although the controricorrent did not accept the withdrawal, the procedural timeline expired without further action by the appellant. Consequently, the judgment was issued to terminate the case and assign the litigation costs to the withdrawing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's withdrawal without the controricorrent's adherence, and the withdrawing party bears the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 2325/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: CALABRESE ANNUNZIATA + 1,difesi come in atti ; contro CALABRESE OLIMPIA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato chein data 20.05.2025 il difensore dei ricorrenti, munito di mandato speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, del cui deposito è stata data comunicazione alla parte controricorrente, a cura della cancelleria, in pari data;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto chela parte controricorrente non ha aderitoalla rinuncia e che, pertanto, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 28/05/2025. I