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Decreto — n. 14224/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant party.

Numero d'incarto Decreto — n. 14224/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The President of the Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the formal withdrawal of the appeal by the appellant, Carbini Paolo Quirico. The court confirmed that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, allowing for a declaratory decree without a full hearing. Consequently, no further judicial action was taken on the costs of the cassation trial.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, permitting a declaratory decree without the need for a hearing on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure cassation appeal declaratory decree rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
Art. 15 d.lgs n. 40 del 2006
civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: CARBINI PAOLO QUIRICO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO MIRACOLO, BARBARA ORECCHIONI; - ricorrente - Contro CALDERUGIA SOCIETA’ ANONIMA; - intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n.4/2025 pubblicata in data 9 gennaio 2025; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CARBINI PAOLO QUIRICO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Il Presidente titolare Felice Manna RG 6480-2025 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a