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Ordinanza Interlocutoria — n. 14191/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to defective notification and missing co-defendant service, ordering remand for correction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14191/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against the Second Instance judgment, ruling the appeal was null due to improper service and lack of co-defendant participation. The appellants failed to serve the university at the correct electronic address registered in the public registry and omitted necessary co-defendants from the proceedings. Consequently, the court ordered the case remanded for a new notification to the proper address and integration of the missing parties.

Regesto Legislator

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D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies; L. n. 221 del 2012: The digital domicile corresponds exclusively to the lawyer's PEC address registered in the ReGIndE, and notification to any other address is null, while failure to notify necessary co-defendants renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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digital domicile PEC ReGIndE registry nullity of notification missing co-defendants remand for new service electronic service rules procedural nullity corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies
n.30139/2017); considerato che in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv.
L. n. 221 del 2012
in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L.
D.L. n. 90 del 2014
221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, -3- Ric.
L. n. 114 del 2014
18 - 09 - 2019 conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia.
art. 370 c.p.c.
art. 291 c.p.c.
art. 326 c.p.c.
art. 331 c.p.c.
art. 291 c.p
art. 326 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. 28.2.2023 n. 6025
Cass. n. 13224/2018
Cass. n. 30139/2017
Cass. n. 3709/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19373/2024 R.G. proposto da : MANCO ANTONIO, MANCO LUIGI, MANCO CLAUDIO e MANCO ROSA, rappresentati e difesi d a ll’avvocato MASSIMO GARGANO , -ricorrenti- contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.507/2024depositata il 6.2.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.5.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. Rilevato che il ricorso di Manco Antonio (nato nel 1979), Claudio, Luigi e Rosa é stato notificato in data 5.9.2024 all'Avvocatura dello Stato che ha patrocinato in secondo grado l'Università degli Studi di Napoli Federico II all'indirizzo pec stato.it, che è l'indirizzo per la corrispondenza relativa all'attività legale, mentre l'indirizzo PEC dell’Avvocatura Generale dello Stato per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato "Reginde", previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7, e nel registro di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, è ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it (vedi in tal senso Cass. ord.28.2.2023 n. 6025) e da ciò deriva la nullità della notifica del ricorso all'intimata Università degli Studi di Napoli Federico II; considerato che nel caso di ricorso proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale ovvero presso un non idoneo indirizzo di posta certificata resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art.370 c.p.c., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass. ord. 28.2.2023 n. 6025); rilevato che questa Corte ha già avuto modo di affermare con alcune recenti pronunce, che a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal registro e che, poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel (ReGIndE) (Cass. n.13224/2018;

Cass. n.30139/2017); considerato che in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 18 - 09 - 2019 conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia.

Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)" (Cass. n.3709/2019); rilevato che facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato destinato alla corrispondenza dell'attività legale, diverso da quello inserito nel ReGIndE utilizzabile per le notificazioni, non è idonea ad una corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; considerato ulteriormente, che il ricorso non risulta notificato ai litisconsorti necessari, Manco Antonio (nato il 22.3.1970), Manco Alessandra, Manco Paola e Manco Maria, che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio e nei confronti dei quali va integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; ritenuto, quindi che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione all'Università degli Studi di Napoli Federico II all'indirizzo pec ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it, e per l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di Manco Antonio (nato il 22.3.1970), Manco Alessandra, Manco Paola e Manco Maria, già contumaci nel giudizio di secondo grado, P.Q.M La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all'indirizzo pec dell'Avvocatura Generale dello Stato risultante dal ReGIndE ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it nei confronti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Manco Antonio (nato il 22.3.1970), Manco Alessandra, Manco Paola e Manco Maria, tutte da effettuarsi, a cura di parte ricorrente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla c