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Ordinanza — n. 14179/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial reimbursement of defense costs and credit recovery expenses against Ministry of Justice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14179/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the Milan Tribunal's order, allowing the client to recover 500 euros for credit recovery costs while rejecting the claim regarding defense fees. The court held that recovery procedure expenses are state-reimbursable costs, not the lawyer's burden, and that partial compensation was appropriate because the client lost on one distinct claim head. Consequently, the Ministry of Justice was ordered to pay the specific sum, and litigation costs were shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 82, 116 d.P.R. 115/2002; Art. 91, 92 c.p.c.: Expenses incurred by a court-appointed defense lawyer for credit recovery procedures constitute state-reimbursable costs and cannot be borne by the professional, while partial cost compensation applies when a party loses on one distinct claim head within a multi-headed request.

Parole chiave

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court-appointed defense lawyer credit recovery procedure state reimbursement of costs partial cost compensation defense fee liability Ministry of Justice procedural expenses indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 82, 116 d.P.R. 115/2002
Art. 91, 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22579/2019
in tal senso, oltre alle pronunce richiamate dal Tribunale di Milano, Cass. n. 22579/2019).
Cass. n. 32061/2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11720/2023 R.G. proposto da LUCIDO LORENZO, rappresentato e difeso da se stesso e dall'avvocato LUCIDO ELEONORA (LCDLNR77A60F119Q); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di MILANO , depositata l’8/05/2023, r.g.n.34484/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE L'avvocato Lorenzo Lucido ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano depositata l'8 maggio 2023, che ha parzialmente accolto l'opposizione del ricorrente e ha liquidato in suo favore l'importo di euro 430,00, oltre accessori, quale compenso per l'attività professionale svolta nella sua qualità di difensore d'ufficio nell'ambito di un processo penale, rigettando il ricorso limitatamente all'istanza di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del credito. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia, che sostiene l’inammissibilità o comunque l'infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è basato su due motivi, tra loro strettamente connessi.

1) Il primo motivo contesta violazione degli artt. 82 e 116 del d.P.R. 115/2002: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'attività di recupero sia sostanzialmente priva di spese vive per l'avvocato, in quanto completamente esente da bollo, imposte e spese e poiché egli è perfettamente legittimato a svolgerla in proprio, ponendosi in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione. Il motivo è fondato. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza impugnata, si è posto in consapevole contrasto con l’orientamento ormai consolidato di questa Corte che sostiene che le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d’ufficio per l’attività svolta nei confronti del proprio assistito non debbano rimanere a carico del professionista, ma rientrino nell’ambito dei costi che l’erario è tenuto a rimborsare (cfr. in tal senso, oltre alle pronunce richiamate dal Tribunale di Milano, Cass. n. 22579/2019).

2) Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: il Tribunale ha erroneamente compensato le spese sulla base della “parziale soccombenza del ricorrente”, ponendosi in contrasto con la pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 32061 del 2022. Il motivo è infondato. Ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe violato quanto statuito dalle sezioni unite con la pronuncia n. 32061/2022. Il ricorrente non considera che nel caso in esame non ci troviamo di fronte a una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non dà luogo a reciproca soccombenza, ma a una domanda articolata in più capi, il primo relativo alla richiesta di condanna al pagamento del compenso svolto quale difensore d’ufficio nell’ambito di un processo penale e il secondo capo concernente invece la domanda di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del medesimo credito.

Trattandosi di capi diversi ed essendo il ricorrente risultato soccombente rispetto a uno di questi, è giustificata la pronuncia di compensazione parziale delle spese. II. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, liquidando in favore del ricorrente i costi da egli sostenuti in euro 500 per il recupero del suo credito. Le spese del presente giudizio, a fronte del rigetto di uno dei motivi e dell’accoglimento dell’altro, vanno compensate.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo motivo di ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 500 per i costi di recupero del credito, condannando il Ministero della giustizia al pagamento della predetta somma; compensa le spese del presente giudizio. Così dec