Cassation appeal dismissed due to withdrawal; costs compensated between parties under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the petitioner's formal withdrawal of the request. Marco Pezzetta, representing a credit union board, had previously challenged CONSOB's sanctions regarding client suitability assessment procedures before the Bologna Court of Appeal. The Court ruled that the withdrawal, accepted by the respondent, triggered the application of Article 391 of the Civil Procedure Code, resulting in the compensation of litigation costs without further fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: Upon withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished and costs are compensated between parties, while the special unified contribution obligation does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 942- 20 19 proposto da: PEZZETTA MARCO, elettivamente domiciliato in Roma, viaLuigi Canina 6,presso lo studio dell'avv. Roberto Paviotti dal quale è rappresentato e difeso con l'avv . prof. Matteo De Poli , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - CONSOB , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia G.B. Martini n.3 , presso la sede dell’ente , rappresentata e difes a dagli avv .
Paolo Palmisano e Clementina Scaroni, giusta procura speciale in calce al controricorso , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019 n. 9242 sez. S2 -ud. 11-6-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 40/2018della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , pubblicatail 14/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/6/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; letta la memoria della CONSOB, l’atto di rinuncia al ricorso e l’accettazione; sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE che ha chiesto la dichiarazione di estinzionedel giudizio; rilevato che: - con ricorso notificato in data 20/3/2019 , Marco Pezzetta, quale presidente del Collegio sindacale di Credito di Romagna s.p.a. dal 3 aprile 2014 al 21 novembre 2015, ha chiesto la cassazione della sentenza n. 40/2018 con cui laCorte d'appello d i Bologna ha rigettato la sua opposizioneavverso la delibera 20106 del 6 settembre 2017 che gli aveva inflitto due sanzioni per complessivi Euro 10.000 per violazione delle procedure di valutazione di adeguatezza della clientela, di cui all’art. 21, comma 1, lettera d del d . lgs . n . 58 del 1998 (t.u.f.) , all'articolo 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 29 ottobre 2007,all'articolo 21 comma 1 lett. a ) del t .u. f , a gli art . 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 per gli intermediari, nonché per violazione del dovere di informazione di cui all'art.21 comma 1 lett.a del t.u.f. e degli art . 28 e 31 del R egolamento intermediaricitato; -CONSOB ha resistito con controricorso; considerato che: - con atto del 27 / 5 /2 4 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’ente controricorrente ha accettato la rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese, sicché non è necessario riportare i motivi di censura;
Ric. 2019 n. 9242 sez. S2 -ud. 11-6-2024 - 3 - - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e le spese possono essere compensate; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez.
U, n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, compensando le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda s