Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Olivo, did not act on the court's proposal for judgment termination, while the respondent, a Milan service company, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21054/2023 R.G. proposto da: OLIVO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MILANO PIAZZA SANT'AGOSTINO N. 24, presso lo studio dell’avvocato GIULIO ATTILIO (GLITTL75A24F205Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA TRIVULZIO 15, presso lo studio dell’avvocato MERAVIGLIA MASSIMO (MRVMSM58H18C537S) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLISIO SABRINA (LLSSRN69L56F205H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1685/2023 depositata il 02/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 21054/2023 Numero sezionale 609/2025 Numero di raccolta generale 14118/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 20/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 21054/2023 Numero sezionale 609/2025 Numero di raccolta generale 14118/2025 Data pubblicazione 27/05/2025