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Decreto — n. 14115/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14115/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14115/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25248/2024 R.G. proposto da : POLITI GERMANO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato DE LAURENTIIS CARLO BATTISTA -ricorrente- contro CAVALLO ANTONIO, rappresentato e difesoda ll’avvocato PASANISI BERNARDINOunitamente all’ avvocat o MELLEA CARLA -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTOn.194/2024 depositata il 30/05/2024, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta posto dall’art. 380 - bis cod. proc. civ. senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 380 - bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14115/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : POLITI GERMANO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato DE LAURENTIIS CARLO BATTISTA -ricorrente- contro CAVALLO ANTONIO, rappresentato e difesoda ll’avvocato PASANISI BERNARDINOunitamente all’ avvocat o MELLEA CARLA -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTOn.194/2024 depositata il 30/05/2024, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta posto dall’art. 380 - bis cod. proc. civ. senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio accollo delle spese costi della perizia anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 380 - bis cod. proc. civ
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta posto dall’art. 380 - bis cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25248/2024 R.G. proposto da : POLITI GERMANO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato DE LAURENTIIS CARLO BATTISTA -ricorrente- contro CAVALLO ANTONIO, rappresentato e difesoda ll’avvocato PASANISI BERNARDINOunitamente all’ avvocat o MELLEA CARLA -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTOn.194/2024 depositata il 30/05/2024, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta posto dall’art. 380 - bis cod. proc. civ. senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Dato atto che il ricorrente ha depositato un atto denominato “memoria integrativa” solo in data 20-5-2025, a fronte di comunicazione della proposta ricevuta il 24-3-2025 e perciò tardivamente, allorché già era sussistente il presupposto per la dichiarazione di estinzione del ricorso, che perciòpermane; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, in quanto il controricorrente ha proposto ricorso incidentale solo condizionato;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso