Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the cassation appeal against the Cosenza Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Marano Climatizzazioni Srl, did not request a decision on the proposed settlement within the required timeframe, while the respondent, Hotel Sila Srl, argued for the dismissal based on this procedural default. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24945/2024 R.G. proposto da: MARANO CLIMATIZZAZIONI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato COSTABILE FRANCESCO -ricorrente- contro HOTEL SILA SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATO LUIGI unitamente all'avvocato CICONTE MARIA CLARA -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE COSENZA n.20/2023 depositata il 06/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 24945/2024 Numero sezionale 606/2025 Numero di raccolta generale 14112/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 24945/2024 Numero sezionale 606/2025 Numero di raccolta generale 14112/2025 Data pubblicazione 27/05/2025