Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal and incidental appeal extinguished because neither party requested a ruling within the mandatory 40-day period. The court noted that Tekna Chem S.p.A. and Socotec Italia S.r.l. failed to act on the proposal for judgment definition. Consequently, the proceedings terminated without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a ruling on the proposal for judgment definition within forty days results in the automatic extinction of the cassation proceedings and mutual compensation of litigation costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26958/2024 R.G. proposto da: TEKNA CHEM S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato ROMEO MASSIMO unitamente all'avvocato ARRIGONI BRUNO PIETRO -ricorrente- contro SOCOTEC ITALIA S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato PROFILI RUGGERO - controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1604/2024 depositata il 03/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale nè la parte ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono Numero registro generale 26958/2024 Numero sezionale 605/2025 Numero di raccolta generale 14085/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 26958/2024 Numero sezionale 605/2025 Numero di raccolta generale 14085/2025 Data pubblicazione 27/05/2025