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Ordinanza — n. 14034/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-compliance with strict time limits for filing a cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14034/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing deadline had expired. The appellants sought to overturn a lower court ruling regarding inheritance and company formation, but failed to submit their request within the brief period following the publication of the contested judgment. The court ruled that strict temporal requirements for cassation appeals are necessary to ensure legal certainty and do not violate fair trial principles.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The right to appeal to the Court of Cassation is subject to strict time limits; failure to file within the brief period following the publication of the contested judgment renders the appeal inadmissible without violating the right to a fair trial.

Parole chiave

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cassation appeal time limit expiry procedural inadmissibility legal certainty fair trial balance publication deadline inheritance dispute deduzione di versamenti a società di pubblica utilità

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
L’art. 369 c.p.c. trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando la manifesta improcedibilità del ricorso.
Art. 96 c.p.c.
–il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod.
Art. 13 D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 380 bis c.p
Il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando la manifesta improcedibilità del ricorso.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 17014/2024
Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to missing notification proof and inadmissible incidental appeal.
Cass. 3466/2020
17014/2024; Cass. 3466/2020).
Cass. SU 10648/2017
a) il giudice abbia comunque disponibilità della relata poiché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte (Cass. SU 10648/2017; Cass.
Cass. 26291/2023
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding property rights and inadmissibility of oath on legal facts.
Cass. 17066/2013
Cass. 11386/2019
b) se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza (Cass.17066/2013; Cass. 11386/2019; Cass.
Cass. 14839/2020
11386/2019; Cass. 14839/2020; Cass.15832/2021).
Cass. 15832/2021
Cass. 19475/2024
Court dismisses appeal for abuse of process, ordering costs and fines against Autostrade per l'Italia.
Cass. s.u. 25513/2016
Cass. s.u. 25513/2016: Cass.
Cass. s.u. 10648/2017
25513/2016: Cass. s.u. 10648/2017).
Cass. S.u. 27433/2023
Cass. S.u. 27433/2023; Cass.
Cass. s.u. 27195/2023
27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass.
Cass. s.u. 27947/2023
27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22157/2022 R.G. proposto da D'ADDARIO ENNIO, D'ADDARIO FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliati in PESCARA CORSO VITTORIO EMANUELE II 161, presso lo studio dell’avvocato DONATELLI REMO, che li rappresenta e difende. -RICORRENTI- contro D'ADDARIO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in NAPOLI PIAZZA VANVITELLI, 15, presso lo studio dell’avvocato GULIA FRANCESCO (GLUFNC66R31H501R) che la rappresenta e difende . -CONTRORICORRENTE- nonché D'ADDARIO AMEDEO. -INTIMATO- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 809/2022 , depositata il 31/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 14.02.2007, i germani Francesco Paolo ed Ennio D’Addario hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara lanipote Francesca D’Addario, i fratelli Amedeo D’Addario e Gianpiero D’Addario e la madre Maria Teramo, poi deceduta in corso di causa, chiedendo di annullare per incapacità di intendere e di volere del genitore Iolando D’Addario, l’atto di costituzione della Farmacia D’Addario Iolando s.n.c., in data 26.11.2003, la cessione di quote effettuata in favore di Francesca D’Addario il 27.07.2005 e i l testamento olografo redatto il 16.08.2005.

In via subordinata, hanno chiesto l ’ annullamento degli atti per errore e violenza, infine di accertare, nei confronti di Francesca D’Addario, la simulazione assoluta o relativa, ovvero, in alternativa, la donazione indiretta, degli atti di costituzione della società e di cessione delle quote, e di pronunciare l’indegnità a succedere di Amedeo e Francesca D’Addario nonché, infine, di disporre la riduzione ex artt.554 e 555 c.c. delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive delle quote di legittima. Nella resistenza di Francesca D’Addario il Tribunale di Pescara, c on sentenza parziale n. 825/2013, ha respinto le domande di nullità e annullabilità per circonvenzione di incapace, errore, violenza, dolo e di simulazione assoluta, dichiarando la validità degli atti impugnati; ha rimesso la causa in istruttoria per accertare il valore della farmacia e l’eventuale natura di negozio misto dell’atto di costituzione della società e della cessione delle quote ; con sentenza n.984/2017, depositata in data 28.07.2017, ha accolto la domanda di simulazionerelativa della cessione delle quote sociale, int egrante una donazione indiretta, e ne ha disposto la riduzione, condannando D’Addario Francesca a corrispondere agli attori, anche quali eredi di Teramo Maria, €.64.314,89 (pari ad €.32.157,44 ciascuno), oltre gli interessi legali,regolando le spese.

La sentenza è stata impugnata in via principale da Ennio e Francesco Paolo D’Addario; Francesca D’Addario ha proposto impugnazione incidentale per l’integrale riforma della pronuncia e il rigetto di tutte le domande proposte. Amedeo D’Addario ha chiesto di riformare la compensazione delle spese di primo grado. La Corte distrettuale, esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Giampiero D’Addario, ha confermato la condanna al pagamento di €64314,00 e il carattere simulato della cessione di quota, condividendo la stima delle partecipazioni e degli immobili effettuati dal c.t.u., reputando corretta la compensazione dellespese di lite in considerazione della reciproca soccombenza.

Per la cassazione della sentenza Ennio e Francesco Paolo D’Addario hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo; Francesca D’Addario resiste con controricorso. Le altre parti sono rimaste intimate. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando la manifesta improcedibilità del ricorso. Su richiesta di decisione avanzata dai ricorrenti, il Presidente ha fissato l’adunanza camerale. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 542, comma 2, 553, 555 e 556 c.c.., sostenendo che la Corte di appello, pur avendo correttamente stimato il valore dell’asse e individuato la quota disponibile, abbia attribuito ai legittimari un importo inferiore a quello dovuto, avendo detratto dalla somma che Francesca D’Addario avrebbe dovuto restituire, l’importo spettant e ai legittimari che non avevano chiesto la riduzione.

2. Il ricorso è improcedibile. I ricorrenti hanno dichiarato che la sentenza di appello è stata notificata a mezzo PEC in data 16.6.2022, ma non hannoprodotto la relata di notifica – che non si rinviene neppure nei fascicoli dei controricorrenti. Inoltre l’impugnazione risulta proposta in data 14.9.2022, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia, intervenuta il 31.5.2022. Se la sentenza impugnata è stata notificata ma il ricorrente ha depositato la sola copia autentica priva della relata di notifica, il vizio di improcedibilità deve essere rilevato d'ufficio, non potendo ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente (Cass. 17014/2024; Cass. 3466/2020). L’art. 369 c.p.c. trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. Detta sanzione può essere evitata solo se:

a) il giudice abbia comunque disponibilità della relata poiché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte (Cass. SU 10648/2017; Cass. 3466/2020; Cass.26291/2023);

b) se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza (Cass.17066/2013; Cass. 11386/2019; Cass. 14839/2020; Cass.15832/2021). L’assoggettamento della domanda a termini e condizioni anche stringenti non è incompatibile con i principi del giusto processo, né introduce restrizioni irragionevoli per l’accesso alla giustizia, dovendo il processo essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da precise scansioni temporali; non si profila alcun contrasto con l’art. 6 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, perché la norma incide non sulla possibilità di ricorso al giudice, ma sulla prosecuzione del procedimento per l'inattività della parte in un tempo ragionevole ed attua un’equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell'ordinamento ètale da giustificare regole d'accesso più rigorose (Cass. 19475/2024;

Cass. s.u. 25513/2016: Cass. s.u. 10648/2017). Le spese seguono la soccombenza. Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis, cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr.

Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023). Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 7200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 3500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de