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Ordinanza — n. 13997/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against speed fine, ruling official report has privileged evidentiary value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13997/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the speed enforcement device lacked homologation. The lower courts upheld the fine based on a police report stating the device was properly certified, which the appellant argued was false. The court ruled that such official reports possess privileged evidentiary value and can only be challenged via a specific false accusation claim, which was not filed in this case.

Regesto Legislator

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Art. 192 d.P.R. n. 495/1992; Art. 2697 c.p.c.: The official report of a traffic violation infraction possesses privileged evidentiary value regarding the facts attested by the public official, and its validity can only be contested through a specific action for false accusation.

Parole chiave

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traffic violation fine speed limit enforcement privileged evidentiary value official report validity false accusation remedy homologation of devices Cassation inadmissibility grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 192 d.P.R. n. 495 del 1992
Art. 2697 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
In data 15/05/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , che è stata ritualmente comunicata alle parti.
Art. 96 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 380 bis c.p
In data 15/05/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , che è stata ritualmente comunicata alle parti.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7140/2025
Per la giurisprudenza della Corte ( Cass. n. 7140/2025, in connessione con Cass.
Cass. n. 6565 del 20/03/2007
7140/2025, in connessione con Cass. n. 6565 del 20/03/2007, Rv.
Cass. n. 28398/2024
596066 – 01 ; in termini, Cass. n. 28398/2024), infatti, il verbale di accertamento dell’infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024
Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025
Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025), secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è legittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” (non soltanto approvato , ma anche) debitamente omologato.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9026/2023R.G. proposto da: PALUMBO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Tarantino(TRNRRT80T05D862S). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELL’INTERNO. -Intimato – Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3465/2022 depositata il 07/12/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del21 maggio 202 5 . Rilevato che:

1. Antonio Palumbo impugnò davanti al Giudice di pace di Lecce un verbale di accertamento di infrazion e al codice della strada , redatto dalla polizia stradale di Lecce per la violazione dell’art. 142, comma 9 del codice della strada , per superamento dei limiti di Sanzioni amministrative velocità, accertat a co n apparecchiatura automatica , con applicazione di una sanzioneamministrativa pecuniari a . Sostenne che l’accertamento era illegittimo , tra l’altro, in mancanza di prova del corretto funzionamento e di adeguata omologazione dello strumento utilizzat o per il rilevamento della velocità;

2. il Giudice di pace, con sentenza n. 3539 /20 2 2 , respinse la domanda;

3. sull’impugnazione della persona sanzionata , il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 3465/2022, emessa nel contraddittorio del la PA, ha respinto l’appello, argomentando che, nella specie, la violazione era stata accertata con apparecchiatura autovelox regolarmente omologata;

4. per la cassazione della sentenza d’appello, Antonio Palumbo ha proposto ricorsocon un motivo. Il ministero dell’interno è rimasto intimato. In data 15/05/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , che è stata ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. , Palumbo ha depositato una memoria illustrativa. Consideratoche:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 45comma 6, 142 c.d.s., 192 d.P.R. n. 495 del 1992, 2697 c.p.c.: la sentenza sarebbe viziata per malgoverno dell’onere della prova con riferimento all’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento. Ed infatti, si sostiene, la circostanza, affermata dai verbalizzanti, secondo cui l’autovelox marca Sodi scientifica modello premium 106 matricola 95 4997 sarebbe stato omologato dal ministero infrastrutture e trasporti è smentita dalla dichiarazione di conformità al campione omologato, nella quale il numero di serie 954997 risulta associato all’autovelox 106 che appunto è solo approvato e non omologato; il motivo è inammissibile; la statuizione del giudice di merito è in linea con l’indirizzo sezionale(Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024 , Rv. 670887 – 01; conf.:

Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025), secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è legittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” (non soltanto approvato , ma anche) debitamente omologato. Lasentenza afferma (pag.

2) che “la controversia in esame trae origine dall’accertamento del superamento del limite di velocità vigente sulla SS 101, località Lequile, compiuto dalla Polizia Stradale di Lecce a mezzo di apparecchiatura Sodi scientifica modello 106 premium, matricola 954997, omologato come da dichiarazione di conformità con identificativo n. 142/I/2-2019”, e spiega (pag.

4) che “L’omologazione del modello SODI Scientifica 106 risulta dai provvedimenti dettagliatamente riportati nella Dichiarazione di conformità al Campione Omologato n. 142/I/2 del 05.07.2019”. È questo un giudizio di fatto (sul quale i giudici di merito concordano), enunciato con motivazione chiara e priva di vizi logici, e dunque insindacabile in sede di legittimità. A tale considerazione se n’affianca un’altra: il verbale di accertamento che attesta l’esistenza dell’omologazione del dispositivo “autovelox” ha fede privilegiata , controvertibile unicamente con il rimedio della querela di falso, rimedio che nella specie non risulta essere stato esperito. Per la giurisprudenza della Corte ( Cass. n. 7140/2025, in connessione con Cass. n. 6565 del 20/03/2007, Rv. 596066 – 01 ; in termini, Cass. n. 28398/2024), infatti, il verbale di accertamento dell’infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:

a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che (come nella fattispecie concreta in esame) abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;

b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;

c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell’opposizione proposta dal trasgressore;

2. il ricorso, pertanto, è inammissibile;

3. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale l’intimato non ha partecipato;

4. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., va applicato - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso articolo– il quarto comma dell’art.96 c.p.c. , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento , in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500 e non superiore a euro 5.000. Cfr. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 –01);

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00, in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. C