Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13985/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13985/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13985/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3343/2023, nel contraddittorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha respinto Sanzioni amministrative l’appello proposto da Francesco Bartolini contro la sentenza n. 10332 del 2018 del Tribunale di Roma, che a sua volta aveva disatteso il ricorso di Bartolini contro l’ordinanza - ingiunzione n. 82245 del 22/12/2015, che gli applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.500,00, per la violazione dell’art. 110 comma 9, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380 bis c.p, art. 149 c.p, art. 96 c.p; Ordinanza — n. 13985/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3343/2023, nel contraddittorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha respinto Sanzioni amministrative l’appello proposto da Francesco Bartolini contro la sentenza n. 10332 del 2018 del Tribunale di Roma, che a sua volta aveva disatteso il ricorso di Bartolini contro l’ordinanza - ingiunzione n. 82245 del 22/12/2015, che gli applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.500,00, per la violazione dell’art. 110 comma 9, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale procedura di rivendicazione nel pignoramento osservanza dei termini azione di convalida del sequestro titolo di rigetto dell'opposizione confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380 bis c.p
In data 07/06/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 149 c.p
O messa /insufficiente motivazione per aver ritenuto provata la sussistenza dello sconfinamento come il risarcimento del danno - Violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c.
art. 96 c.p
– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 51/2024R.G. proposto da: BARTOLINI FRANCESCO, in proprio e quale legale rappresentante del Bar Tatiana di Bartolini Francesco C. Sas, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pistritto (PSTGPP66E30H501J) e Stefano Rossi (RSSSFN67S03E472S). -Ricorrente – Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587). -Controricorrente – Avverso la sentenza d el la Corte d’ appello di Roma n. 3343/2023 depositata il 10/05/2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del21 maggio 202 5 . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3343/2023, nel contraddittorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha respinto Sanzioni amministrative l’appello proposto da Francesco Bartolini contro la sentenza n. 10332 del 2018 del Tribunale di Roma, che a sua volta aveva disatteso il ricorso di Bartolini contro l’ordinanza - ingiunzione n. 82245 del 22/12/2015, che gli applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.500,00, per la violazione dell’art. 110 comma 9, lett.

c) e d), del TULPS, oltre a disporre la confisca dell’apparecchio, in conseguenza dell’accertamento, operato dalla Guardia di Finanza nel corso di un controllo presso il “B ar Tatiana” di proprietà del trasgressore, dell’assenza del nulla osta prescritto per g li apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro. La Corte territoriale, aderendo all’eccezione dell ’Agenzia, ha rilevato la tardività dell’opposizione, proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, dato che il provvedimento sanzionatorio era stato notificato a Bartolini il 30/12/2015, mentre l’opposizione era stata iscritta a ruolo il 06/03/2017;

2. per la cassazione della sentenza d’appello, Francesco Bartolini ha proposto ricorsocon un motivo. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito con controricorso. In data 07/06/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , nella versione vigente ratione temporis , che è stata ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c. Consideratoche:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia “ Nullità della sentenza impugnata (a norma dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.), in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c. O messa /insufficiente motivazione per aver ritenuto provata la sussistenza dello sconfinamento come il risarcimento del danno - Violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. con riferimento al termine della notifica dell’Ordinanza Ingiunzione n. 82245/2015”. Il fulcro della censura, esposta in maniera poco chiara (nella rubrica del mezzo si indicano due aspetti, lo sconfinamento e il risarcimento del danno, estranei all’oggetto della causa), consiste nel fatto che al ricorrente la sa nzione sarebbe stata notificata il 06/02/2017 ed egliavrebbe proposto tempestiva opposizione in data 06/03/2017; il motivo è infondato; in primo luogo, la sentenza non è nulla per un vizio di motivazione in quantoessa illustra, con chiarezza, le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione e consente un «effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr.

Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023). D’altro c a nto, è palesemente inammissibile, per genericità e difetto d’autosufficienza, la tesi del ricorrente di avere ricevuto la notifica dell’ordinanza-ingiunzione n. 82245 del 22/12/2015 in data 06/02/2017, e di aver la impugnata entro il termine di trenta giorni, con ricorso depositato il06/03/2017. Asserzione, questa, smentita dall’accertamento del giudice distrettuale che, aderendo all’obiezione dell’Agenzia, ha stabilito che l’ordinanza-ingiunzione era stata notificata il 30/12/2015 e che il procedimento di notificazione si era perfezionato, per il destinatario, in data 10/01/2016, donde la tardività dell’opposizione, avvenuta a distanza di oltre un anno;

2. il ricorso, pertanto, va rigettato;

3. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

4. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. , vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500 e non superiore a euro 5.000. Cfr. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909 –01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 –01);

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 ,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 700,00, in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di euro 700,00, in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, n