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Decreto — n. 13965/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13965/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13965/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14227/2023 R.G. proposto da: AGENZIA ONORANZE FUNEBRI RAVETTI DI ROBERTO E MARCO RAVETTI SRL, elettivamente domiciliata in TORINO VIA F.CAMPANA N.36, presso lo studio dell’avvocato BENESSIA GAIA (BNSGAI69B50L219E) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RAMELLA POLLONE PIER SANDRO, RAMELLA POLLONE RITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE VATICANO 45, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI MASSIMILIANO (GBRMSM67E04H501Q) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUARINI ALESSANDRA (GRNLSN68C63H501T) -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BIELLA n.426/2022 depositata il 13/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13965/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 14227/2023 R.G. proposto da: AGENZIA ONORANZE FUNEBRI RAVETTI DI ROBERTO E MARCO RAVETTI SRL, elettivamente domiciliata in TORINO VIA F.CAMPANA N.36, presso lo studio dell’avvocato BENESSIA GAIA (BNSGAI69B50L219E) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RAMELLA POLLONE PIER SANDRO, RAMELLA POLLONE RITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE VATICANO 45, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI MASSIMILIANO (GBRMSM67E04H501Q) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUARINI ALESSANDRA (GRNLSN68C63H501T) -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BIELLA n.426/2022 depositata il 13/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive anticipi delle spese procedura di liquidazione dei conti liquidazione degli onorari difensivi chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14227/2023 R.G. proposto da: AGENZIA ONORANZE FUNEBRI RAVETTI DI ROBERTO E MARCO RAVETTI SRL, elettivamente domiciliata in TORINO VIA F.CAMPANA N.36, presso lo studio dell’avvocato BENESSIA GAIA (BNSGAI69B50L219E) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RAMELLA POLLONE PIER SANDRO, RAMELLA POLLONE RITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE VATICANO 45, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI MASSIMILIANO (GBRMSM67E04H501Q) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUARINI ALESSANDRA (GRNLSN68C63H501T) -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BIELLA n.426/2022 depositata il 13/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 14227/2023 Numero sezionale 596/2025 Numero di raccolta generale 13965/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 20/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 14227/2023 Numero sezionale 596/2025 Numero di raccolta generale 13965/2025 Data pubblicazione 26/05/2025