Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment notification. The appellant, Campisi, did not respond to the court's proposal to define the case, while the respondent, Di Dio, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: An appeal filed in the Italian Supreme Court is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposed judgment.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23531/2024 R.G. proposto da: CAMPISI LAURA, rappresentata e difesa dall’avvocato BERTOLI ANTONIO -ricorrente- contro DI DIO ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BENEDINI FRANCESCO unitamente all'avvocato CERVETTI MILENA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.816/2024 depositata il 19/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 23531/2024 Numero sezionale 585/2025 Numero di raccolta generale 13920/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 23531/2024 Numero sezionale 585/2025 Numero di raccolta generale 13920/2025 Data pubblicazione 26/05/2025