Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposal for judgment definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for judgment definition within the statutory 40-day period. The parties had previously litigated a dispute, but the procedural silence resulted in a deemed waiver of the right to appeal. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a proposal for judgment definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18884/2023 R.G. proposto da: SCARANO NUNZIATINA, SCARANO ANNA MARIA, SCARANO MICHELINA, elettivamente domiciliate in AVELLINO VIA MODESTINO DEL GAIZO N. 52, presso lo studio dell’avvocato FREDA CARMINE (FRDCMN65L22A509F) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro SCARANO IOLE, GILIBERTI ANTONIO, GILIBERTI FILOMENA ANNA, elettivamente domiciliati in ATRIPALDA VIA FERROVIA, 44, presso lo studio dell’avvocato MARCHILLO SERGIO (MRCSRG56D12F205X) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro SCARANO ANTONIO, SCARANO SARA, SCARANO MASSIMO Numero registro generale 18884/2023 Numero sezionale 583/2025 Numero di raccolta generale 13913/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2802/2023 depositata il 15/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 20/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 18884/2023 Numero sezionale 583/2025 Numero di raccolta generale 13913/2025 Data pubblicazione 26/05/2025