Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The parties involved were Cocco Leonardo and Sorice Salvatore against Laurencia Eliseo, with the appellant neglecting the procedural deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20952/2023 R.G. proposto da: COCCO LEONARDO, SORICE SALVATORE, elettivamente domiciliati in MADDALONI VIA G MARCONI N. 62, presso lo studio dell’avvocato D'ERRICO VINCENZO (DRRVCN65S03E791K) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro LAURENZA ELISEO, elettivamente domiciliato in SANTA MARIA CAPUA VETERE VIA ALCIDE DE GASPERI,10, presso il proprio studio -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3269/2023 depositata il 07/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20952/2023 Numero sezionale 582/2025 Numero di raccolta generale 13911/2025 Data pubblicazione 26/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 20/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 20952/2023 Numero sezionale 582/2025 Numero di raccolta generale 13911/2025 Data pubblicazione 26/05/2025