Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The appellant, a commercial company, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent argued the silence constituted a waiver. The court ruled that this inaction legally renounced the appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on the proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20206/2024 R.G. proposto da: COMPAGNIA MERCANTILE D'OLTREMARE S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato PAGNOTTA GIUSEPPE -ricorrente- contro OHMICA S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato DI IESU RAIMONDO -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO SALERNO n.705/2024 depositata il 19/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 20206/2024 Numero sezionale 568/2025 Numero di raccolta generale 13226/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/05/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 20206/2024 Numero sezionale 568/2025 Numero di raccolta generale 13226/2025 Data pubblicazione 19/05/2025